CIRCOLARE N° 17
13 marzo 2002

CASSA MUTUA DEL MINISTERO INTERNO: REGOLAMENTO PRESTITI IN VIGORE DAL 01.01.2002

Per l'interesse che può rivestire per molti colleghi, si trascrive la circolarea della Cassa Mutua relativa alla concessione dei prestiti.

ART. 1 - Il prestito può essere concesso al Socio che abbia non meno di un anno di anzianità di iscrizione alla Cassa Mutua, decorrente dalla data in cui il C.d.A. ha approvato l'iscrizione, e che abbia, comunque, versato almeno dodici quote mensili. In ogni caso non potrà essere concesso alcun prestito al Socio che abbia in corso provvedimento di collocamento a riposo, di collocamento in aspettativa senza assegni o di sospensione dalla qualifica.
ART. 2 - il prestito viene concesso sulla base dei piani di ammortamento predisposti dall'Ufficio. La ritenuta per il fondo di garanzia, che deve essere pagata anticipatamente, viene fissata in ragione di euro 6,00 per migliaia per numero di anni di ammortamento (ad esempio: prestito di euro 5.000,00 da restituire in 4 anni = 6,00 x 5 x 4 = 120,00; oppure prestito di euro 8000,00 da restituire in 5 anni = 6,00 x 8 x 5 = 240,00). L'ammortamento avrà luogo attraverso il versamento, da parte del Socio, di quote mensili con effetto dal mese successivo a quello di erogazione del prestito. Per i Soci prossimi al collocamento a riposo per limiti di età, la concessione verrà determinata in modo che il relativo ammortamento possa aver luogo entro il residuo periodo di permanenza in servizio del Socio. In caso di anticipato collocamento a riposo o di dimissioni volontarie del Socio, il rimborso del residuo prestito, qualunque ne sia l'ammontare, dovrà aver luogo in unica soluzione, rispettivamente all'atto del collocamento a riposo o prima della presentazione della richiesta di dimissioni. Non saranno accettate, da parte del Consiglio di Amministrazione, le richieste di dimissioni presentate dai Soci che abbiano in corso un prestito il cui ammontare residuo, a quella data, sia maggiore delle somme spettanti al Socio ai sensi dell'art.4 lett. c) dello Statuto. La non accettazione delle dimissioni presentate dal Socio comporta il mantenimento della qualità di Socio, che verrà dichiarato moroso, ai sensi dello Statuto, nel caso in cui non provveda al pagamento delle residue quote mensili di ammortamento del prestito in corso. La Cassa Mutua potrà disporre la compensazione di tutto o parte del debito del Socio, con quanto al medesimo spettante a norma dello Statuto.
ART. 3 - Le rate mensili di ammortamento del prestito dovranno essere rimborsate dal Socio entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui la rata si riferisce mediante conto corrente postale, bonifico bancario o versamento al delegato alla riscossione. La Cassa Mutua si riserva di apportare qualunque modifica alle modalità di rimborso, garantendo al Socio, comunque, la possibilità di scelta tra diverse forme di pagamento. Sulle rate corrisposte in ritardo saranno applicate le indennità di mora previste dal piano di ammortamento. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza della rata, la Cassa Mutua provvederà a diffidare il Socio insolvente a rimborsare il residuo debito, qualunque ne sia l'ammontare, nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della lettera tratta nei suoi confronti per l'ammontare del residuo debito nonché delle spese derivanti. Presso le singole Prefetture o Questure, i delegati alla riscossione delle rate mensili di prestito cureranno il versamento delle somme riscosse non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui le rate si riferiscono. Nei giorni immediatamente successivi cureranno, altresì, di comunicare alla Cassa Mutua tutte le notizie relative alle riscossioni, secondo le istruzioni che saranno diramate dall'Ufficio.
ART. 4 - L'erogazione di un nuovo finanziamento ad un Socio che ha già in corso un prestito è subordinata all'estinzione del precedente prestito, nonché al pagamento di tutte le indennità di mora eventualmente accumulate durante l'ammortamento e potrà essere concessa nell'ipotesi in cui sussistano le necessarie disponibilità finanziarie una volta accolte tutte le richieste dei Soci che non abbiano già in corso un finanziamento. I Soci diffidati ai sensi del precedente Art. 3, non potranno ottenere un nuovo prestito prima che siano trascorsi due anni dalla completa estinzione del debito precedente.
ART. 5 - in caso di morte del Socio non si fa luogo al recupero del residuo debito.
ART. 6 - Le domande relative ai prestiti verranno prese in esame seguendo l'ordine di presentazione, salvo comprovati motivi di gravità e di urgenza. L'importo disponibile viene destinato per il 70% ai prestiti fino a 5000,00 euro e per il restante 30% agli altri prestiti, salvo diversa distribuzione in mancanza di domande dell'uno o dell'altro gruppo.
ART. 7 - Con la sottoscrizione della richiesta di prestito, il Socio si impegna a rispettare quanto stabilito dal presente regolamento.