Per l'interesse che può rivestire per molti
colleghi, si trascrive la circolarea della Cassa Mutua relativa
alla concessione dei prestiti.
ART. 1 - Il prestito può essere
concesso al Socio che abbia non meno di un anno di anzianità di
iscrizione alla Cassa Mutua, decorrente dalla data in cui il C.d.A.
ha approvato l'iscrizione, e che abbia, comunque, versato almeno
dodici quote mensili. In ogni caso non potrà essere concesso alcun
prestito al Socio che abbia in corso provvedimento di collocamento
a riposo, di collocamento in aspettativa senza assegni o di sospensione
dalla qualifica.
ART. 2 - il prestito viene concesso
sulla base dei piani di ammortamento predisposti dall'Ufficio.
La ritenuta per il fondo di garanzia, che deve essere pagata anticipatamente,
viene fissata in ragione di euro 6,00 per migliaia per numero
di anni di ammortamento (ad esempio: prestito di euro 5.000,00
da restituire in 4 anni = 6,00 x 5 x 4 = 120,00; oppure prestito
di euro 8000,00 da restituire in 5 anni = 6,00 x 8 x 5 = 240,00).
L'ammortamento avrà luogo attraverso il versamento, da parte del
Socio, di quote mensili con effetto dal mese successivo a quello
di erogazione del prestito. Per i Soci prossimi al collocamento
a riposo per limiti di età, la concessione verrà determinata in
modo che il relativo ammortamento possa aver luogo entro il residuo
periodo di permanenza in servizio del Socio. In caso di anticipato
collocamento a riposo o di dimissioni volontarie del Socio, il
rimborso del residuo prestito, qualunque ne sia l'ammontare, dovrà
aver luogo in unica soluzione, rispettivamente all'atto del collocamento
a riposo o prima della presentazione della richiesta di dimissioni.
Non saranno accettate, da parte del Consiglio di Amministrazione,
le richieste di dimissioni presentate dai Soci che abbiano in
corso un prestito il cui ammontare residuo, a quella data, sia
maggiore delle somme spettanti al Socio ai sensi dell'art.4 lett.
c) dello Statuto. La non accettazione delle dimissioni presentate
dal Socio comporta il mantenimento della qualità di Socio, che
verrà dichiarato moroso, ai sensi dello Statuto, nel caso in cui
non provveda al pagamento delle residue quote mensili di ammortamento
del prestito in corso. La Cassa Mutua potrà disporre la compensazione
di tutto o parte del debito del Socio, con quanto al medesimo
spettante a norma dello Statuto.
ART. 3 - Le rate mensili di ammortamento
del prestito dovranno essere rimborsate dal Socio entro e non
oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui la rata si
riferisce mediante conto corrente postale, bonifico bancario o
versamento al delegato alla riscossione. La Cassa Mutua si riserva
di apportare qualunque modifica alle modalità di rimborso, garantendo
al Socio, comunque, la possibilità di scelta tra diverse forme
di pagamento. Sulle rate corrisposte in ritardo saranno applicate
le indennità di mora previste dal piano di ammortamento. Decorsi
inutilmente 60 giorni dalla scadenza della rata, la Cassa Mutua
provvederà a diffidare il Socio insolvente a rimborsare il residuo
debito, qualunque ne sia l'ammontare, nel termine di 20 giorni
dalla data di ricezione della lettera tratta nei suoi confronti
per l'ammontare del residuo debito nonché delle spese derivanti.
Presso le singole Prefetture o Questure, i delegati alla riscossione
delle rate mensili di prestito cureranno il versamento delle somme
riscosse non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui
le rate si riferiscono. Nei giorni immediatamente successivi cureranno,
altresì, di comunicare alla Cassa Mutua tutte le notizie relative
alle riscossioni, secondo le istruzioni che saranno diramate dall'Ufficio.
ART. 4 - L'erogazione di un nuovo
finanziamento ad un Socio che ha già in corso un prestito è subordinata
all'estinzione del precedente prestito, nonché al pagamento di
tutte le indennità di mora eventualmente accumulate durante l'ammortamento
e potrà essere concessa nell'ipotesi in cui sussistano le necessarie
disponibilità finanziarie una volta accolte tutte le richieste
dei Soci che non abbiano già in corso un finanziamento. I Soci
diffidati ai sensi del precedente Art. 3, non potranno ottenere
un nuovo prestito prima che siano trascorsi due anni dalla completa
estinzione del debito precedente.
ART. 5 - in caso di morte del Socio
non si fa luogo al recupero del residuo debito.
ART. 6 - Le domande relative ai
prestiti verranno prese in esame seguendo l'ordine di presentazione,
salvo comprovati motivi di gravità e di urgenza. L'importo disponibile
viene destinato per il 70% ai prestiti fino a 5000,00 euro e per
il restante 30% agli altri prestiti, salvo diversa distribuzione
in mancanza di domande dell'uno o dell'altro gruppo.
ART. 7 - Con la sottoscrizione
della richiesta di prestito, il Socio si impegna a rispettare
quanto stabilito dal presente regolamento.