CIRCOLARE N° 62
19 novembre 2001
ART. 18 DELLO STATUTO
DEI LAVORATORI E DELEGA SUL MERCATO DEL LAVORO: NOTA DELLA SEGRETERIA
CONFEDERALE UIL
Il Governo ha chiesto la delega sul mercato
del lavoro e sulla modifica dell'art. 18. La Segreteria Nazionale
è contraria ad ogni modifica dell'art. 18. Se il governo insiste
ciò comporterà una rottura con il sindacato. Per questo è ineludibile
la richiesta di incontro con il Presidente del Consiglio. La UIL
valuterà con CGIL e CISL la posizione comune da prendere.
SUPPLENZA PRESSO SCUOLE STATALI: FRUIBILITA'
DELLA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE
Si trascrive la lettera n. M.202 del 26 ottobre
2001 della Divisione II^ del Servizio I° Amministrazione del Personale,
avente per oggetto "Aspettativa di cui all'art. 7, comma VIII,
lett. B) C.C.N.L.., quesito":
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale - anche per
corrispondere ad analoga richiesta formulata dall'organizzazione
sindacale UIL - è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo
Ufficio in merito alla possibilità per il dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato di fruire dell'aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per tutta la durata
del contratto del lavoro a termine, specificamente nell'ipotesi
di conferimento di supplenza presso scuole statali. Si ritiene
al riguardo, conformemente al disposto di cui all'art. 7, comma
VIII lett. B, del contratto collettivo integrativo del CCNL sottoscritto
in via definitiva il 16 maggio 2001, che nulla osti al riconoscimento
al dipendente della predetta prerogativa, tenuto conto che il
conferimento di incarichi di supplenze nell'area della docenza
presso le scuole di ogni ordine e grado, per la loro natura sostitutiva,
rispondono alla necessità di provvedere esclusivamente ad assenze
temporanee del titolare dalla cattedra, rivestendo, pertanto,
a tutti gli effetti giuridici, con specificazione della data di
decorrenza e di fine rapporto, i caratteri del contratto di lavoro
a termine. Ai sensi del predetto articolo, il dipendente potrà
fruire dell'aspettativa in parola previa formale istanza da presentare,
ove possibile, con un congruo preavviso, con riserva di integrare
la medesima, non appena in grado, con copia del contratto individuale
sottoscritto. Si richiama altresì l'attenzione circa il disposto
di cui al comma II del già citato art. 7, per il quale il dipendente
una volta rientrato in servizio, non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa anche per motivi diversi, se non siano
intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
IL DIRETTORE CENTRALE F.to Penta