CIRCOLARE N° 62
19 novembre 2001

ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E DELEGA SUL MERCATO DEL LAVORO: NOTA DELLA SEGRETERIA CONFEDERALE UIL
Il Governo ha chiesto la delega sul mercato del lavoro e sulla modifica dell'art. 18. La Segreteria Nazionale è contraria ad ogni modifica dell'art. 18. Se il governo insiste ciò comporterà una rottura con il sindacato. Per questo è ineludibile la richiesta di incontro con il Presidente del Consiglio. La UIL valuterà con CGIL e CISL la posizione comune da prendere.

SUPPLENZA PRESSO SCUOLE STATALI: FRUIBILITA' DELLA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE
Si trascrive la lettera n. M.202 del 26 ottobre 2001 della Divisione II^ del Servizio I° Amministrazione del Personale, avente per oggetto "Aspettativa di cui all'art. 7, comma VIII, lett. B) C.C.N.L.., quesito":
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale - anche per corrispondere ad analoga richiesta formulata dall'organizzazione sindacale UIL - è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito alla possibilità per il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di fruire dell'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per tutta la durata del contratto del lavoro a termine, specificamente nell'ipotesi di conferimento di supplenza presso scuole statali. Si ritiene al riguardo, conformemente al disposto di cui all'art. 7, comma VIII lett. B, del contratto collettivo integrativo del CCNL sottoscritto in via definitiva il 16 maggio 2001, che nulla osti al riconoscimento al dipendente della predetta prerogativa, tenuto conto che il conferimento di incarichi di supplenze nell'area della docenza presso le scuole di ogni ordine e grado, per la loro natura sostitutiva, rispondono alla necessità di provvedere esclusivamente ad assenze temporanee del titolare dalla cattedra, rivestendo, pertanto, a tutti gli effetti giuridici, con specificazione della data di decorrenza e di fine rapporto, i caratteri del contratto di lavoro a termine. Ai sensi del predetto articolo, il dipendente potrà fruire dell'aspettativa in parola previa formale istanza da presentare, ove possibile, con un congruo preavviso, con riserva di integrare la medesima, non appena in grado, con copia del contratto individuale sottoscritto. Si richiama altresì l'attenzione circa il disposto di cui al comma II del già citato art. 7, per il quale il dipendente una volta rientrato in servizio, non può usufruire di un altro periodo di aspettativa anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
IL DIRETTORE CENTRALE F.to Penta