CIRCOLARE N° 52
17 ottobre 2001
ELEZIONI DELLE R.S.U.
CIRCOLARE DI CHIARIMENTO DELL'ARAN
A seguito dei numerosi quesiti posti riguardanti
modalità e procedure per la presentazione delle liste e per la
composizione e l'insediamento delle Commissioni elettorali l'ARAN,
in data odierna, ha trasmesso a tutte le Amministrazioni una circolare
esplicativa che vi trasmettiamo.
Tra l'altro l'ARAN chiarisce che:
- termine per la presentazione delle liste: nel caso gli Uffici/Enti
siano chiusi nella giornata di sabato 20, e la Commissione non
può operare, la scadenza è prorogata a lunedì 22 ottobre;
- numero dei componenti della Commissione: negli Uffici/Enti con
numero di dipendenti fino a 15 è sufficiente una sola designazione;
in tutti gli altri casi sono necessari tre componenti. In caso
di numero di designazioni inferiori le OO.SS. che hanno presentato
liste possono integrare la Commissione designando componenti aggiuntivi.
- composizione della Commissione elettorale: la data del 15 ottobre
fissata nell'accordo per la costituzione della Commissione non
rappresenta un termine perentorio. Poiché le liste possono essere
presentate fino al 20 ottobre, è evidente che anche i componenti
della Commissione possono essere nominati fino a quella data.
- A.R.A.N.
16 ottobre 2001 - Prot. 14081
Oggetto: Elezioni delle RSU del 19 - 22 novembre 2001 - Nota di
chiarimenti
In risposta ai numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, pervenuti
dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali in ordine
alle prossime elezioni delle RSU, si forniscono le seguenti ulteriori
precisazioni:
1) Commissione elettorale:
a) La Commissione elettorale è costituita dai componenti designati
dalle organizzazioni sindacali presentatrici di lista.
b) La Commissione elettorale si insedia non appena sono stati
designati tre componenti e comunque entro i termini stabiliti.
Negli enti con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente
una sola designazione.
c) Nel caso in cui, negli enti con un numero di dipendenti superiore
a 15, non siano pervenute almeno tre designazioni sarà cura della
Amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno
sino alla concorrenza dei tre componenti necessari per il suo
insediamento. Nel caso in cui siano state presentate due liste
e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori
di lista possono designare un componente aggiuntivo.
d) La Commissione elettorale si insedia su comunicazione dell'Ufficio
dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce
le relazioni sindacali o comunque il personale.
e) Nel caso in cui non vengano presentate liste entro il decimo
(10 ottobre) e il quindicesimo giorno (15 ottobre) la circostanza
non impedisce la costituzione della Commissione elettorale in
data successiva. Infatti, poichè le liste elettorali possono essere
presentate sino al giorno 20 ottobre 2001, è questa la data ultima
per la definitiva costituzione della Commissione elettorale. L'Amministrazione
in tal caso continuerà ad attendere e a ricevere la presentazione
delle liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento
e costituzione della Commissione elettorale. E' evidente che,
se entro il 20 ottobre non sono state presentate liste da parte
di alcun sindacato, solo allora potrà essere rilevata la mancanza
di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione
della RSU in quella sede di lavoro. Si significa, pertanto, che,
in nessun caso, il mancato insediamento e costituzione della Commissione
nei termini previsti dal calendario (10 e 15 ottobre) inficia
la loro regolare costituzione ai fini dello svolgimento delle
elezioni e non vi è alcuna competenza delle Amministrazioni a
negarne lo svolgimento nell'ipotesi in cui la costituzione della
Commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (20 ottobre
2001).
f) I componenti della Commissione elettorale devono essere dipendenti
dell'amministrazione. L'art. 5, parte II, dell'Accordo del 7 agosto
1998 non riporta la circostanza che i dipendenti debbano essere
a tempo indeterminato e, pertanto, possono far parte della Commissione
elettorale tutti i dipendenti dell'amministrazione interessata
ancorché a tempo determinato.
g) Il personale comandato o fuori ruolo può essere nominato componente
della Commissione elettorale.
h) Non possono essere designati quali componenti della Commissione
elettorale i dirigenti. Ad essi sono assimilati anche i dipendenti
del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente
a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.
i) I componenti della Commissione elettorale, alla stessa stregua
del Presidente e degli scrutatori, espletano gli adempimenti di
loro spettanza durante le ore di servizio.
2) Termine per la presentazione delle liste elettorali Nei casi
in cui gli uffici dell'Amministrazione nella giornata di sabato
20 ottobre 2001(termine per la presentazione delle liste elettorali)
siano chiusi e la Commissione elettorale non possa operare, l'ultimo
giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato
al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
3) Elettorato attivo
a) Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i dipendenti
a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data
delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni
pubbliche che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori
ruolo, a cui si applicano i CCNL di comparto stipulati dall'Aran.
b) Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle
elezioni in oggetto, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'ente
di provenienza.
c) Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti a tempo determinato,
i dipendenti anche in servizio presso pubbliche amministrazioni
a cui si applicano CCNL diversi da quelli stipulati dall'Aran
(vale a dire settori dell'impiego privato), il personale non contrattualizzato
ai sensi dell'art. 3 del dlgs. 165/2001, i dipendenti delle sedi
estere con contratto locale e i dirigenti ivi compresi quelli
di cui al punto 1 lett. h).
4) Componenti delle RSU
Il numero dei componenti delle RSU è definito dagli Accordi integrativi
di comparto, di cui alle note Aran del 4 settembre 2001 prot.
11980 e del 27 settembre 2001 Prot. 13142 e, pertanto, non può
essere soggetto di determinazione in sede locale. Nei comparti
Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
ove non è stato stipulato l'Accordo integrativo, il numero dei
componenti delle RSU rimane definito dall'Accordo Quadro del 7
agosto 1998.
5) Decadenza RSU attualmente in carica
Le elezioni delle RSU sono state indette in tutte le amministrazioni
pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva di pertinenza
ARAN in indirizzo e, pertanto, le Rsu attualmente in carica, indipendentemente
dalla data di costituzione delle stesse, sono ricondotte alla
scadenza generale di novembre 2001 (anche nel caso in cui la RSU
sia stata costituita per la prima volta, anzichè a novembre 1998,
ad esempio nell'aprile del 2001).
6) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In attesa della revisione del Contratto Quadro la materia rimane
regolata dal CCNQ stipulato il 10 luglio 1996. Rimangono, pertanto,
confermati ove eletti, e comunque sino alla loro scadenza, gli
attuali RLS.
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Ogni interpretazione proveniente da fonte diversa dall'Aran e
contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7
agosto 1998 e con le note di chiarimenti dell'Aran, ancorché formulate
per iscritto da Amministrazioni centrali, non può essere presa
in considerazione essendo il coordinamento delle elezioni delle
RSU di competenza di questa Agenzia.
Nel ringraziare per la collaborazione comunque prestata si coglie
l'occasione per chiedere a tutte le Amministrazioni di assicurare
una coordinata attività con quella di questa Agenzia al fine di
evitare il formarsi di opinioni contrastanti che possono ingenerare
confusione nel regolare svolgimento delle elezioni stesse.