CIRCOLARE N° 52
17 ottobre 2001

ELEZIONI DELLE R.S.U.
CIRCOLARE DI CHIARIMENTO DELL'ARAN

A seguito dei numerosi quesiti posti riguardanti modalità e procedure per la presentazione delle liste e per la composizione e l'insediamento delle Commissioni elettorali l'ARAN, in data odierna, ha trasmesso a tutte le Amministrazioni una circolare esplicativa che vi trasmettiamo.
Tra l'altro l'ARAN chiarisce che:
- termine per la presentazione delle liste: nel caso gli Uffici/Enti siano chiusi nella giornata di sabato 20, e la Commissione non può operare, la scadenza è prorogata a lunedì 22 ottobre;
- numero dei componenti della Commissione: negli Uffici/Enti con numero di dipendenti fino a 15 è sufficiente una sola designazione; in tutti gli altri casi sono necessari tre componenti. In caso di numero di designazioni inferiori le OO.SS. che hanno presentato liste possono integrare la Commissione designando componenti aggiuntivi.
- composizione della Commissione elettorale: la data del 15 ottobre fissata nell'accordo per la costituzione della Commissione non rappresenta un termine perentorio. Poiché le liste possono essere presentate fino al 20 ottobre, è evidente che anche i componenti della Commissione possono essere nominati fino a quella data.

- A.R.A.N.
16 ottobre 2001 - Prot. 14081
Oggetto: Elezioni delle RSU del 19 - 22 novembre 2001 - Nota di chiarimenti
In risposta ai numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, pervenuti dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali in ordine alle prossime elezioni delle RSU, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

1) Commissione elettorale:
a) La Commissione elettorale è costituita dai componenti designati dalle organizzazioni sindacali presentatrici di lista.
b) La Commissione elettorale si insedia non appena sono stati designati tre componenti e comunque entro i termini stabiliti. Negli enti con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.
c) Nel caso in cui, negli enti con un numero di dipendenti superiore a 15, non siano pervenute almeno tre designazioni sarà cura della Amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino alla concorrenza dei tre componenti necessari per il suo insediamento. Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.
d) La Commissione elettorale si insedia su comunicazione dell'Ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale.
e) Nel caso in cui non vengano presentate liste entro il decimo (10 ottobre) e il quindicesimo giorno (15 ottobre) la circostanza non impedisce la costituzione della Commissione elettorale in data successiva. Infatti, poichè le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 20 ottobre 2001, è questa la data ultima per la definitiva costituzione della Commissione elettorale. L'Amministrazione in tal caso continuerà ad attendere e a ricevere la presentazione delle liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. E' evidente che, se entro il 20 ottobre non sono state presentate liste da parte di alcun sindacato, solo allora potrà essere rilevata la mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro. Si significa, pertanto, che, in nessun caso, il mancato insediamento e costituzione della Commissione nei termini previsti dal calendario (10 e 15 ottobre) inficia la loro regolare costituzione ai fini dello svolgimento delle elezioni e non vi è alcuna competenza delle Amministrazioni a negarne lo svolgimento nell'ipotesi in cui la costituzione della Commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (20 ottobre 2001).
f) I componenti della Commissione elettorale devono essere dipendenti dell'amministrazione. L'art. 5, parte II, dell'Accordo del 7 agosto 1998 non riporta la circostanza che i dipendenti debbano essere a tempo indeterminato e, pertanto, possono far parte della Commissione elettorale tutti i dipendenti dell'amministrazione interessata ancorché a tempo determinato.
g) Il personale comandato o fuori ruolo può essere nominato componente della Commissione elettorale.
h) Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti. Ad essi sono assimilati anche i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.
i) I componenti della Commissione elettorale, alla stessa stregua del Presidente e degli scrutatori, espletano gli adempimenti di loro spettanza durante le ore di servizio.

2) Termine per la presentazione delle liste elettorali Nei casi in cui gli uffici dell'Amministrazione nella giornata di sabato 20 ottobre 2001(termine per la presentazione delle liste elettorali) siano chiusi e la Commissione elettorale non possa operare, l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

3) Elettorato attivo
a) Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni pubbliche che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, a cui si applicano i CCNL di comparto stipulati dall'Aran.
b) Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni in oggetto, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'ente di provenienza.
c) Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti a tempo determinato, i dipendenti anche in servizio presso pubbliche amministrazioni a cui si applicano CCNL diversi da quelli stipulati dall'Aran (vale a dire settori dell'impiego privato), il personale non contrattualizzato ai sensi dell'art. 3 del dlgs. 165/2001, i dipendenti delle sedi estere con contratto locale e i dirigenti ivi compresi quelli di cui al punto 1 lett. h).

4) Componenti delle RSU
Il numero dei componenti delle RSU è definito dagli Accordi integrativi di comparto, di cui alle note Aran del 4 settembre 2001 prot. 11980 e del 27 settembre 2001 Prot. 13142 e, pertanto, non può essere soggetto di determinazione in sede locale. Nei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ove non è stato stipulato l'Accordo integrativo, il numero dei componenti delle RSU rimane definito dall'Accordo Quadro del 7 agosto 1998.

5) Decadenza RSU attualmente in carica
Le elezioni delle RSU sono state indette in tutte le amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva di pertinenza ARAN in indirizzo e, pertanto, le Rsu attualmente in carica, indipendentemente dalla data di costituzione delle stesse, sono ricondotte alla scadenza generale di novembre 2001 (anche nel caso in cui la RSU sia stata costituita per la prima volta, anzichè a novembre 1998, ad esempio nell'aprile del 2001).

6) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In attesa della revisione del Contratto Quadro la materia rimane regolata dal CCNQ stipulato il 10 luglio 1996. Rimangono, pertanto, confermati ove eletti, e comunque sino alla loro scadenza, gli attuali RLS.
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Ogni interpretazione proveniente da fonte diversa dall'Aran e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con le note di chiarimenti dell'Aran, ancorché formulate per iscritto da Amministrazioni centrali, non può essere presa in considerazione essendo il coordinamento delle elezioni delle RSU di competenza di questa Agenzia.
Nel ringraziare per la collaborazione comunque prestata si coglie l'occasione per chiedere a tutte le Amministrazioni di assicurare una coordinata attività con quella di questa Agenzia al fine di evitare il formarsi di opinioni contrastanti che possono ingenerare confusione nel regolare svolgimento delle elezioni stesse.