CIRCOLARE N° 25
12 giugno 2001

RICHIESTA DI INCONTRO CON IL NUOVO MINISTRO

In data odierna è stato inviato al Ministro dell'Interno, On. Claudio SCAJOLA, il telegramma unitario che qui di seguito riportiamo:
"In occasione dell'importante incarico conferitoLe desideriamo inviare un cortese saluto ed un augurio di buon lavoro.
Nella circostanza, chiediamo un primo incontro al fine di poterLe rappresentare i principali problemi dei 20 mila lavoratori dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in servizio nel Ministero, nelle Prefetture e nelle Questure d'Italia, che necessitano di adeguati provvedimenti da assumere con la prossima finanziaria.

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
(Siricio) (Bonomo) (Massimi)

LAVORI USURANTI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del lavoro in attuazione dell'articolo 78 della Legge finanziaria 2001, riguardante i benefici previdenziali in favore dei lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti. Nel Decreto sono indicate le modalità di presentazione delle relative domande e la documentazione necessaria.

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Si fornisce una sintesi delle principali disposizioni della legge 97/2001, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2001, riguardante gli effetti dei procedimenti penali per alcuni tipi di reato commessi da dipendenti pubblici.

- art. 1 - procedimento disciplinare - rispetto al passato la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata in qualsiasi momento del giudizio, ha efficacia di giudicato nei procedimenti disciplinari anche quando dichiari che il fatto, pur sussistendo, "non costituisce illecito penale". Viene introdotta invece ex-novo l'efficacia del giudicato penale nel caso di sentenza di condanna definitiva, pronunciata in qualsiasi momento del giudizio, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla dichiarazione che l'imputato lo ha commesso.

- art. 3 - trasferimento d'ufficio -viene introdotto per legge un nuovo tipo di provvedimento cautelare che si affianca a quello della sospensione dal servizio disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali. Infatti ora il dipendente rinviato a giudizio per peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per atti d'ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-Ter c.p.) o corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), qualora non venga sospeso facoltativamente dal servizio, deve essere trasferito ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, senza penalizzazioni di inquadramento e mansioni.
Viene data tuttavia facoltà all'amministrazione di trasferire d'ufficio il dipendente presso un'altra sede, se si ritiene che la sua permanenza nella sede originaria possa essere fonte di discredito per l'ufficio. In alternativa, é prevista la possibilità di collocare il dipendente stesso in aspettativa, o in disponibilità; in questo caso viene conservata la retribuzione. Tutti i predetti provvedimenti perdono efficacia se il dipendente viene prosciolto, se viene assolto anche in via non definitiva e, comunque dopo cinque anni dalla loro adozione. Peraltro, con disposizione di dubbia legittimità, è data ampia discrezionalità all'amministrazione di non far rientrare il dipendente nell'ufficio originario, se ritiene che ciò "sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo".

- art. 4 - sospensione obbligatoria - viene introdotta la sospensione obbligatoria dal servizio in caso di condanna non definitiva per i reati previsti dall'art. 3. Finora la sospensione obbligatoria scattava unicamente in caso di detenzione o altre misure restrittive della libertà personale.

- art. 5 - pena accessoria - alle tradizionali pene accessorie, conseguenti ad una condanna definitiva, previste dal codice penale, si aggiunge ora la pena dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, che viene pronunciata direttamente dal Giudice insieme alla condanna a più di tre anni di reclusione per alcuno dei reati previsti dall'art. 3. Si supera in questo modo il divieto di automatismo tra condanna e licenziamento, che in passato era stato al centro di roventi polemiche, con interventi legislativi e della Corte Costituzionale. Sembra quindi che ora, limitatamente a quel tipo di condanna penale, non sia più necessario iniziare un procedimento disciplinare per l'adozione della sanzione del licenziamento come previsto dalle norme contrattuali vigenti.

- art. 8 - contratti collettivi". Le nuove norme "prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia" e vincolano all'obbligo di adeguamento i futuri contratti collettivi, senza possibilità di deroga.

Al di là di ogni giudizio di merito sui contenuti della legge, che non compete all'organizzazione sindacale, dobbiamo tuttavia rilevare la pesante ingerenza su aspetti del rapporto di lavoro già regolati contrattualmente e che, in base al D.lgs 29, rientrano tra le materie demandate a strumenti di natura pattizia.

MUTUI IPOTECARI INPDAP

Vi informiamo che sulla G.U. n. 38 del 15 maggio u.s. è stato pubblicato il bando per la concessione, a favore degli iscritti alla gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP, di mutui ipotecari edilizi. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2001.