CIRCOLARE N° 25
12 giugno 2001
RICHIESTA DI INCONTRO CON IL NUOVO MINISTRO
In data odierna è stato inviato al Ministro
dell'Interno, On. Claudio SCAJOLA, il telegramma unitario che qui
di seguito riportiamo:
"In occasione dell'importante incarico conferitoLe desideriamo
inviare un cortese saluto ed un augurio di buon lavoro.
Nella circostanza, chiediamo un primo incontro al fine di poterLe
rappresentare i principali problemi dei 20 mila lavoratori dell'Amministrazione
Civile dell'Interno, in servizio nel Ministero, nelle Prefetture
e nelle Questure d'Italia, che necessitano di adeguati provvedimenti
da assumere con la prossima finanziaria.
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
(Siricio) (Bonomo) (Massimi)
LAVORI USURANTI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
2001 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del lavoro
in attuazione dell'articolo 78 della Legge finanziaria 2001, riguardante
i benefici previdenziali in favore dei lavoratori che svolgono mansioni
particolarmente usuranti. Nel Decreto sono indicate le modalità
di presentazione delle relative domande e la documentazione necessaria.
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Si fornisce una sintesi delle principali disposizioni
della legge 97/2001, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2001,
riguardante gli effetti dei procedimenti penali per alcuni tipi
di reato commessi da dipendenti pubblici.
- art. 1 - procedimento disciplinare - rispetto
al passato la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata
in qualsiasi momento del giudizio, ha efficacia di giudicato nei
procedimenti disciplinari anche quando dichiari che il fatto, pur
sussistendo, "non costituisce illecito penale". Viene
introdotta invece ex-novo l'efficacia del giudicato penale nel caso
di sentenza di condanna definitiva, pronunciata in qualsiasi momento
del giudizio, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
alla sua illiceità penale ed alla dichiarazione che l'imputato
lo ha commesso.
- art. 3 - trasferimento d'ufficio -viene introdotto
per legge un nuovo tipo di provvedimento cautelare che si affianca
a quello della sospensione dal servizio disciplinato dai Contratti
Collettivi Nazionali. Infatti ora il dipendente rinviato a giudizio
per peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione
per atti d'ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per atti contrari
ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari
(art. 319-Ter c.p.) o corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (art. 320 c.p.), qualora non venga sospeso facoltativamente
dal servizio, deve essere trasferito ad un ufficio diverso da quello
in cui prestava servizio al momento del fatto, senza penalizzazioni
di inquadramento e mansioni.
Viene data tuttavia facoltà all'amministrazione di trasferire
d'ufficio il dipendente presso un'altra sede, se si ritiene che
la sua permanenza nella sede originaria possa essere fonte di discredito
per l'ufficio. In alternativa, é prevista la possibilità
di collocare il dipendente stesso in aspettativa, o in disponibilità;
in questo caso viene conservata la retribuzione. Tutti i predetti
provvedimenti perdono efficacia se il dipendente viene prosciolto,
se viene assolto anche in via non definitiva e, comunque dopo cinque
anni dalla loro adozione. Peraltro, con disposizione di dubbia legittimità,
è data ampia discrezionalità all'amministrazione di
non far rientrare il dipendente nell'ufficio originario, se ritiene
che ciò "sia di pregiudizio alla funzionalità
di quest'ultimo".
- art. 4 - sospensione obbligatoria - viene
introdotta la sospensione obbligatoria dal servizio in caso di condanna
non definitiva per i reati previsti dall'art. 3. Finora la sospensione
obbligatoria scattava unicamente in caso di detenzione o altre misure
restrittive della libertà personale.
- art. 5 - pena accessoria - alle tradizionali
pene accessorie, conseguenti ad una condanna definitiva, previste
dal codice penale, si aggiunge ora la pena dell'estinzione del rapporto
di lavoro o di impiego, che viene pronunciata direttamente dal Giudice
insieme alla condanna a più di tre anni di reclusione per
alcuno dei reati previsti dall'art. 3. Si supera in questo modo
il divieto di automatismo tra condanna e licenziamento, che in passato
era stato al centro di roventi polemiche, con interventi legislativi
e della Corte Costituzionale. Sembra quindi che ora, limitatamente
a quel tipo di condanna penale, non sia più necessario iniziare
un procedimento disciplinare per l'adozione della sanzione del licenziamento
come previsto dalle norme contrattuali vigenti.
- art. 8 - contratti collettivi". Le nuove
norme "prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale
regolanti la materia" e vincolano all'obbligo di adeguamento
i futuri contratti collettivi, senza possibilità di deroga.
Al di là di ogni giudizio di merito
sui contenuti della legge, che non compete all'organizzazione sindacale,
dobbiamo tuttavia rilevare la pesante ingerenza su aspetti del rapporto
di lavoro già regolati contrattualmente e che, in base al
D.lgs 29, rientrano tra le materie demandate a strumenti di natura
pattizia.
MUTUI IPOTECARI INPDAP
Vi informiamo che sulla G.U. n. 38 del 15 maggio
u.s. è stato pubblicato il bando per la concessione, a favore
degli iscritti alla gestione unitaria per le prestazioni creditizie
e sociali dell'INPDAP, di mutui ipotecari edilizi. Il termine di
presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2001.
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