CIRCOLARE N° 24
6 giugno 2001
DIRITTO DI SCIOPERO
Il 31 maggio u.s., presso l'ARAN, è stato
sottoscritto il Protocollo di intesa relativo alle linee guida per
le procedure di raffreddamento e di conciliazione che dovranno essere
rese operative in caso di vertenze sindacali.
Tali procedure dovranno essere inserite negli accordi nazionali
di comparto nella parte relativa alle prestazioni indispensabili
da garantire in caso di sciopero.
Infatti l'accordo demanda alla contrattazione nazionale dei singoli
comparti, la definizione di quali siano tali prestazioni indispensabili,
nonché le modalità ed il criteri sia per la loro erogazione
e sia per l'individuazione dei lavoratori interessati.
Gli accordi di comparto potranno, a loro volta, demandare alla contrattazione
integrativa di singola Amministrazione specifici aspetti relativi
all'esercizio del diritto di sciopero.
Si trascrive, di seguito, il testo del protocollo di intesa
PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
In data 31 maggio 2001 , alle ore 12,30 presso
la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN :
per l'ARAN : nella persona del Presidente - Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL - CGIL - UIL - CONFSAL - CISAL - CIDA - CONFEDIR - COSMED
Al termine della riunione, avvenuta alle ore 13 le parti suddette
sottoscrivono il presente protocollo d'intesa sulle linee guida
in oggetto ad eccezione della confederazione RDB - CUB non intervenuta
e CONFEDIR si riserva di sottoscrivere dopo aver consultato i propri
organi:
PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA PER LE
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DA INSERIRE NEGLI ACCORDI
SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
Art. 1 Norme da rispettare in caso di sciopero
1. Gli accordi nazionali di comparto definiscono le prestazioni
indispensabili in caso di sciopero, le modalità e i criteri
per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione
dei lavoratori interessati. Tali accordi possono demandare l'applicazione
delle suddette modalità nonché la definizione dei
contingenti di servizio a regolamenti di servizio delle singole
amministrazioni definiti, in sede di negoziazione decentrata, sulla
base di appositi protocolli d'intesa, tra oo.ss. e amministrazioni.
2. In caso di dissenso, da parte delle organizzazioni sindacali,
sulla concreta individuazione delle modalità relative alla
effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori
interessati sono attivate le procedure di conciliazione presso i
soggetti competenti in sede locale di cui al comma 2, lettera b)
dell'articolo 2
3. Gli accordi collettivi di comparto definiscono la progressiva
gradualità nella durata delle azioni di sciopero. Gli scioperi
di durata inferiore alla giornata devono essere effettuati in modo
tale da comportare i minori disagi all'utenza e cioè, di
regola, all'inizio o alla fine del turno, tenendo conto di eventuali
fasce protette. Gli accordi collettivi danno applicazione ai suddetti
principi definendo inoltre la durata massima di uno sciopero.
4. In caso di scioperi distinti nel tempo che incidono sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, gli accordi collettivi
di comparto definiscono l'intervallo minimo congruo tra l'effettuazione
di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva, tenuto
conto delle motivazioni dello sciopero, del soggetto, del livello
sindacale che lo proclama e delle particolarità del comparto.
Art. 2 Procedure di raffreddamento dei conflitti e tentativo di
conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste
dai CCNL di comparto.
2. Le parti si impegnano a prevedere, negli accordi nazionali di
comparto sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, procedure
di conciliazione che si basino sui seguenti principi e regole minime
comuni:
a) I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale
di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro.
b) Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere
l'attività di conciliazione sono quelli previsti dall'art.
2 comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000.
Agli accordi collettivi di comparto è demandata l'indicazione
di eventuale altra autorità competente ove ciò sia
necessario per garantire la terzietà del soggetto conciliatore
rispetto alle parti in controversia.
3. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa
portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al
comma 2 , lettera a) o b), entro un breve periodo di tempo, definito
negli accordi nazionali di comparto, decorrente dalla comunicazione
scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale
proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della
procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia,
al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti
possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni
pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione
del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro
un ulteriore breve periodo dall'apertura del confronto sempre definito
dagli accordi nazionali di comparto , decorso il quale, il tentativo
si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.
2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge
n.83/2000. Il tentativo si considera altresì espletato ove
i soggetti di cui al comma 2 lettera a) o b) non abbiano provveduto
a convocare le parti in controversia entro il termine, stabilito
dagli accordi nazionali di comparto, che decorre dalla comunicazione
scritta dello stato di agitazione.
4. Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura
conciliativa di cui al comma 3 sia indicato negli accordi di comparto
sulle prestazioni indispensabili e abbia complessivamente durata
congrua in relazione alla composizione della controversia. Per la
contrattazione integrativa si tiene conto delle procedure di raffreddamento
previste dai CCNL di cui al comma 1.
5. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto
verbale che , sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione
di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà
contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale
ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 146/90 come modificata
dalla legge 83/2000 . In caso contrario, nel verbale dovranno essere
indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno
libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto
delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche
dello stato di agitazione non costituiscono forma sleale di azione
sindacale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 146/90 come modificata
dalla legge 83/2000 anche nel caso in cui siano dovute ad oggettivi
elementi di novità nella posizione di parte datoriale .
6. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure
sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali
e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie
oggetto della controversia.
7. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero,
nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto,
è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero, entro cui non sussiste obbligo
di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale periodo
è definito dagli accordi nazionali di comparto in relazione
alle loro specificità e alle esigenze dell'utenza.
|