CIRCOLARE N° 20
17 aprile 2001
DOMANDE PER IL PASSAGGIO ALLE QUALIFICHE
SUPERIORI
Riservandoci di inviare successivamente i relativi
bandi di concorso, si trasmette la circolare con la quale il Ministero
dell'Interno da attuazione all'accordo integrativo per quanto riguarda
il passaggio alle qualifiche o alle aree superiori:
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO A.G.P.R.I.A. - DIV. VI
CIRCOLARE N. 22 Roma, 11 aprile 2001
Prot. n. M/6161/bis
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG.
.(omissis)
..
- AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
- AI SIGG.
(omissis)
.
OGGETTO: Attuazione art. 10 del contratto collettivo
integrativo 1998-2001 del Ministero dell'Interno sottoscritto il
28 giugno 2000.
L'art. 10 del contratto collettivo integrativo
1998-2001 del Ministero dell'Interno sottoscritto il 28 giugno 2000,
ha previsto, come è noto, i passaggi dei dipendenti da un'area
alla posizione economica dell'area immediatamente superiore e da
una posizione economica all'altra all'interno della stessa area.
In attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 10,
si è provveduto a predisporre i relativi bandi, pubblicati
nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del Personale
n. 1/7 del 18 aprile 2001, che si trasmette in allegato con le seguenti
indicazioni e chiarimenti.
I requisiti per l'ammissione alle procedure di riqualificazione
sono indicati nell'art. 2 di ciascun bando.
Si precisa in proposito che i requisiti previsti dai bandi per i
passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione economica iniziale
dell'area immediatamente superiore devono essere posseduti alla
data della scadenza del termine per la presentazione delle domande,
mentre i requisiti previsti dai bandi per i passaggi dei dipendenti
da una posizione economica all'altra all'interno della stessa area
devono essere posseduti alla data del 29 giugno 2000.
Per quanto concerne, in particolare, il bando per l'accesso a 515
posti di collaboratore informatico, posizione economica C1, si sottolinea
che sono ammessi a parteciparvi esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione
civile dell'Interno in servizio alla data del 19 maggio 1997 con
il profilo di consollista ed appartenenti attualmente al profilo
professionale di assistente informatico.
Relativamente all'accesso al profilo di assistente informatico,
posizione economica B3, si fa presente che sono stati predisposti
due distinti bandi dei quali il primo è riservato esclusivamente
al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno appartenente
al profilo professionale di stenodattilografo, posizione economica
B2.
Le domande dovranno essere compilate, secondo le unite note esplicative,
in modo chiaro e completo utilizzando i rispettivi moduli di cui
si allega fac-simile e dovranno essere consegnate esclusivamente
all'Ufficio di appartenenza.
A tale riguardo, si precisa che le domande di ammissione dovranno
essere presentate - perentoriamente dal 19 aprile al 18 maggio 2001
compreso - all'Ufficio di appartenenza, il quale provvederà
ad apporre il timbro recante la data di presentazione, essenziale
ai fini dell'accertamento della tempestività, ed a rilasciare
al dipendente apposita ricevuta.
Non si terrà conto delle domande non firmate dagli interessati,
di quelle presentate anteriormente o dopo le date sopracitate.
Si raccomanda di affidare ad un funzionario, il cui nominativo dovrà
essere comunicato, l'incarico di:
- accertare che le schede siano compilate, a macchina o in stampatello
e sottoscritte;
- verificare l'avvenuta ricezione nel termine del 18 maggio 2001;
- curarne l'inoltro entro il termine improrogabile del 23 maggio
2001;
Si sottolinea in modo particolare che in alcuni
bandi, in mancanza del titolo di studio prescritto, è richiesta
la dichiarazione del dipendente, proveniente da un settore diverso
da quello per il quale intende partecipare, di svolgere - sulla
base di atti formali coevi di data certa - attività nel settore
al quale intende accedere e di averla svolta per un periodo continuativo
non inferiore a tre anni.
Al riguardo si precisa che la data di adozione di tali atti formali
- da indicare nell'apposito spazio della domanda di partecipazione
- deve essere antecedente o contestuale all'incarico di espletare
attività nel settore diverso da quello di appartenenza. Si
richiama in proposito l'attenzione sulla necessità che, nel
trasmettere le schede di partecipazione, codesti Uffici dovranno
altresì allegare, ove in possesso, copia del citato atto.
In caso contrario dovranno comunicare l'Ufficio che lo ha rilasciato
per consentirne l'acquisizione da parte di questo Servizio.
Per ciascun profilo professionale di accesso, dovranno essere redatti
appositi elenchi, in duplice copia, uno dei quali dovrà essere
conservato agli atti, contenenti, per ciascun candidato e relativamente
a ciascuno dei bandi in questione, i seguenti dati:
N. D'ORDINE COGNOME E NOME DATA DI NASCITA
PROGRESSIVO (in ordine alfabetico)
Si raccomanda l'assoluta necessità che la presente circolare
sia notificata in tempo utile a tutti i dipendenti, anche se temporaneamente
in servizio presso un Ufficio diverso da quello di appartenenza
(in missione o per altro motivo), oppure temporaneamente assenti
per qualsiasi motivo.
Le domande, unitamente agli elenchi nominativi, dovranno essere
consegnate a mezzo corriere speciale, inderogabilmente entro il
23 maggio 2001, presso le stanze n. 41, 144 o 136 del primo piano
di questo Ministero, nelle ore antimeridiane.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti
previsti nella presente circolare, si resta in attesa di cortese
assicurazione di ricezione della presente e si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
Sorge
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA
1. Destinatari delle procedure di cui all'articolo
10 del Contratto Collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000, sono i dipendenti
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno anche
se in posizione di distacco, comando o fuori ruolo.
2. La posizione economica di appartenenza può essere rilevata
dal cedolino delle competenze fisse alla voce "Inquadramento
retributivo".
3. Ai fini del computo dell'anzianità si precisa che per
decorrenza si deve intendere decorrenza economica.
4. Ai fini del computo dell'anzianità sono da computare solo
i periodi di ruolo prestati in Amministrazioni rientranti nel comparto
Ministeri, così come previsto dall'art. 10 del Contratto
collettivo integrativo sottoscritto il 28 giugno 2000. Pertanto
non devono essere computati i periodi di servizio prestati in altra
Amministrazione non rientrante in tale comparto.
5. Tutti i periodi di servizio non di ruolo non sono computabili
e di conseguenza non sono computabili neppure i periodi di servizio
prestati presso l'Amministrazione civile dell'Interno dai dipendenti,
assunti ai sensi della legge 285/77, anteriormente all'effettiva
immissione in ruolo.
6. I periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati come quelli
svolti a tempo pieno.
7. I periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza
e puerperio ai sensi della legge 1204/71 e successive modificazioni
ed integrazioni, che abbiano comportato un differimento dell'assunzione
in servizio o comunque un mancato inizio di decorrenza economica
non possono essere valutati ai fini dell'anzianità.
8. I periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia non
sono utili ai fini del computo dell'anzianità di servizio.
Gli stessi devono essere specificatamente elencati nella domanda
di partecipazione e devono essere detratti dai periodi di anzianità
in ciascuna posizione economica indicata nella domanda.
9. Il servizio militare di leva deve essere computato nell'anzianità
di servizio solo se svolto successivamente all'immissione in servizio;
nel caso di assunzione avvenuta durante lo svolgimento del servizio
militare di leva o sostitutivo civile, va conteggiato il periodo
che coincide con l'effettiva assunzione in servizio.
10. Il servizio militare di ferma volontaria o quello prestato nel
Comparto Sicurezza non sono computabili.
11. Non sono da computare gli anni relativi al conseguimento della
laurea, anche se riscattati.
12. I punteggi vanno calcolati come segue:
1 punto per ogni anno di anzianità nella posizione economica
immediatamente inferiore, pari o superiore a quella di partecipazione,
rivestita nell'Amministrazione civile dell'Interno.
La decorrenza dell'anzianità nella posizione economica immediatamente
inferiore a quella di partecipazione, rivestita nel comparto Ministeri,
coincide con quella di decorrenza economica nell'ultima qualifica
funzionale acquisita.
0,50 punti per ogni anno di anzianità
nella posizione economica ulteriormente inferiore a quella di partecipazione,
sempre relativa al servizio prestato nel comparto Ministeri.
L'anzianità nella posizione economica ulteriormente inferiore
a quella di partecipazione coincide con la data di decorrenza economica
nella qualifica funzionale ulteriormente inferiore.
0,10 punti per ogni anno di restante anzianità di servizio
nelle posizioni economiche del comparto Ministeri.
Nella restante anzianità di servizio prestata nel comparto
Ministeri, non va inclusa l'anzianità di cui ai due punti
precedenti.
Le frazioni di anno vanno calcolate in dodicesimi. La frazione di
mese superiore al 15° giorno è da considerare mese intero.
Il mese è da considerare convenzionalmente di 30 giorni;
si deve pertanto valutare come mese intero il servizio prestato
per un periodo di almeno 16 giorni.
Ai fini del computo dei punteggi parziali e totali, i decimali devono
essere indicati fino alla terza cifra, con esclusione di arrotondamenti.
13. I punteggi relativi al titolo di studio sono da attribuire come
segue:
A) diploma scuola media superiore punti 4
B) diploma di studi universitari o titolo equivalente punti 5
C) laurea generica punti 5
D) laurea specialistica (materie specifiche del settore) punti 8
E) master/specializzazioni post-laurea specialistica,
conseguiti in materie specifiche del settore punti 9
Non si sommano i punteggi dei singoli titoli di studio ma si considera
esclusivamente il titolo più elevato.
I titoli ed i relativi punteggi di cui alle lettere D ed E sono
da considerare solo per i passaggi nell'ambito dell'area C.
14. Per ogni giorno di sospensione dal servizio - a seguito di sanzioni
disciplinari inflitte negli ultimi 2 anni antecedenti la data di
presentazione della domanda - devono essere detratti punti 0,50.
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