CIRCOLARE N° 20
17 aprile 2001

DOMANDE PER IL PASSAGGIO ALLE QUALIFICHE SUPERIORI

Riservandoci di inviare successivamente i relativi bandi di concorso, si trasmette la circolare con la quale il Ministero dell'Interno da attuazione all'accordo integrativo per quanto riguarda il passaggio alle qualifiche o alle aree superiori:

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO A.G.P.R.I.A. - DIV. VI


CIRCOLARE N. 22 Roma, 11 aprile 2001

Prot. n. M/6161/bis

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. …….(omissis)…..
- AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
- AI SIGG. …(omissis)…….

OGGETTO: Attuazione art. 10 del contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero dell'Interno sottoscritto il 28 giugno 2000.

L'art. 10 del contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero dell'Interno sottoscritto il 28 giugno 2000, ha previsto, come è noto, i passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione economica dell'area immediatamente superiore e da una posizione economica all'altra all'interno della stessa area.
In attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 10, si è provveduto a predisporre i relativi bandi, pubblicati nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/7 del 18 aprile 2001, che si trasmette in allegato con le seguenti indicazioni e chiarimenti.
I requisiti per l'ammissione alle procedure di riqualificazione sono indicati nell'art. 2 di ciascun bando.
Si precisa in proposito che i requisiti previsti dai bandi per i passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande, mentre i requisiti previsti dai bandi per i passaggi dei dipendenti da una posizione economica all'altra all'interno della stessa area devono essere posseduti alla data del 29 giugno 2000.
Per quanto concerne, in particolare, il bando per l'accesso a 515 posti di collaboratore informatico, posizione economica C1, si sottolinea che sono ammessi a parteciparvi esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio alla data del 19 maggio 1997 con il profilo di consollista ed appartenenti attualmente al profilo professionale di assistente informatico.
Relativamente all'accesso al profilo di assistente informatico, posizione economica B3, si fa presente che sono stati predisposti due distinti bandi dei quali il primo è riservato esclusivamente al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno appartenente al profilo professionale di stenodattilografo, posizione economica B2.
Le domande dovranno essere compilate, secondo le unite note esplicative, in modo chiaro e completo utilizzando i rispettivi moduli di cui si allega fac-simile e dovranno essere consegnate esclusivamente all'Ufficio di appartenenza.
A tale riguardo, si precisa che le domande di ammissione dovranno essere presentate - perentoriamente dal 19 aprile al 18 maggio 2001 compreso - all'Ufficio di appartenenza, il quale provvederà ad apporre il timbro recante la data di presentazione, essenziale ai fini dell'accertamento della tempestività, ed a rilasciare al dipendente apposita ricevuta.
Non si terrà conto delle domande non firmate dagli interessati, di quelle presentate anteriormente o dopo le date sopracitate.
Si raccomanda di affidare ad un funzionario, il cui nominativo dovrà essere comunicato, l'incarico di:
- accertare che le schede siano compilate, a macchina o in stampatello e sottoscritte;
- verificare l'avvenuta ricezione nel termine del 18 maggio 2001;
- curarne l'inoltro entro il termine improrogabile del 23 maggio 2001;

Si sottolinea in modo particolare che in alcuni bandi, in mancanza del titolo di studio prescritto, è richiesta la dichiarazione del dipendente, proveniente da un settore diverso da quello per il quale intende partecipare, di svolgere - sulla base di atti formali coevi di data certa - attività nel settore al quale intende accedere e di averla svolta per un periodo continuativo non inferiore a tre anni.
Al riguardo si precisa che la data di adozione di tali atti formali - da indicare nell'apposito spazio della domanda di partecipazione - deve essere antecedente o contestuale all'incarico di espletare attività nel settore diverso da quello di appartenenza. Si richiama in proposito l'attenzione sulla necessità che, nel trasmettere le schede di partecipazione, codesti Uffici dovranno altresì allegare, ove in possesso, copia del citato atto. In caso contrario dovranno comunicare l'Ufficio che lo ha rilasciato per consentirne l'acquisizione da parte di questo Servizio.
Per ciascun profilo professionale di accesso, dovranno essere redatti appositi elenchi, in duplice copia, uno dei quali dovrà essere conservato agli atti, contenenti, per ciascun candidato e relativamente a ciascuno dei bandi in questione, i seguenti dati:

N. D'ORDINE COGNOME E NOME DATA DI NASCITA
PROGRESSIVO (in ordine alfabetico)


Si raccomanda l'assoluta necessità che la presente circolare sia notificata in tempo utile a tutti i dipendenti, anche se temporaneamente in servizio presso un Ufficio diverso da quello di appartenenza (in missione o per altro motivo), oppure temporaneamente assenti per qualsiasi motivo.
Le domande, unitamente agli elenchi nominativi, dovranno essere consegnate a mezzo corriere speciale, inderogabilmente entro il 23 maggio 2001, presso le stanze n. 41, 144 o 136 del primo piano di questo Ministero, nelle ore antimeridiane.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti previsti nella presente circolare, si resta in attesa di cortese assicurazione di ricezione della presente e si ringrazia.


IL DIRETTORE GENERALE
Sorge

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1. Destinatari delle procedure di cui all'articolo 10 del Contratto Collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000, sono i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno anche se in posizione di distacco, comando o fuori ruolo.
2. La posizione economica di appartenenza può essere rilevata dal cedolino delle competenze fisse alla voce "Inquadramento retributivo".
3. Ai fini del computo dell'anzianità si precisa che per decorrenza si deve intendere decorrenza economica.
4. Ai fini del computo dell'anzianità sono da computare solo i periodi di ruolo prestati in Amministrazioni rientranti nel comparto Ministeri, così come previsto dall'art. 10 del Contratto collettivo integrativo sottoscritto il 28 giugno 2000. Pertanto non devono essere computati i periodi di servizio prestati in altra Amministrazione non rientrante in tale comparto.
5. Tutti i periodi di servizio non di ruolo non sono computabili e di conseguenza non sono computabili neppure i periodi di servizio prestati presso l'Amministrazione civile dell'Interno dai dipendenti, assunti ai sensi della legge 285/77, anteriormente all'effettiva immissione in ruolo.
6. I periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati come quelli svolti a tempo pieno.
7. I periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza e puerperio ai sensi della legge 1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano comportato un differimento dell'assunzione in servizio o comunque un mancato inizio di decorrenza economica non possono essere valutati ai fini dell'anzianità.
8. I periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia non sono utili ai fini del computo dell'anzianità di servizio. Gli stessi devono essere specificatamente elencati nella domanda di partecipazione e devono essere detratti dai periodi di anzianità in ciascuna posizione economica indicata nella domanda.
9. Il servizio militare di leva deve essere computato nell'anzianità di servizio solo se svolto successivamente all'immissione in servizio; nel caso di assunzione avvenuta durante lo svolgimento del servizio militare di leva o sostitutivo civile, va conteggiato il periodo che coincide con l'effettiva assunzione in servizio.
10. Il servizio militare di ferma volontaria o quello prestato nel Comparto Sicurezza non sono computabili.
11. Non sono da computare gli anni relativi al conseguimento della laurea, anche se riscattati.
12. I punteggi vanno calcolati come segue:
1 punto per ogni anno di anzianità nella posizione economica immediatamente inferiore, pari o superiore a quella di partecipazione, rivestita nell'Amministrazione civile dell'Interno.
La decorrenza dell'anzianità nella posizione economica immediatamente inferiore a quella di partecipazione, rivestita nel comparto Ministeri, coincide con quella di decorrenza economica nell'ultima qualifica funzionale acquisita.

0,50 punti per ogni anno di anzianità nella posizione economica ulteriormente inferiore a quella di partecipazione, sempre relativa al servizio prestato nel comparto Ministeri.
L'anzianità nella posizione economica ulteriormente inferiore a quella di partecipazione coincide con la data di decorrenza economica nella qualifica funzionale ulteriormente inferiore.
0,10 punti per ogni anno di restante anzianità di servizio nelle posizioni economiche del comparto Ministeri.
Nella restante anzianità di servizio prestata nel comparto Ministeri, non va inclusa l'anzianità di cui ai due punti precedenti.
Le frazioni di anno vanno calcolate in dodicesimi. La frazione di mese superiore al 15° giorno è da considerare mese intero. Il mese è da considerare convenzionalmente di 30 giorni; si deve pertanto valutare come mese intero il servizio prestato per un periodo di almeno 16 giorni.
Ai fini del computo dei punteggi parziali e totali, i decimali devono essere indicati fino alla terza cifra, con esclusione di arrotondamenti.
13. I punteggi relativi al titolo di studio sono da attribuire come segue:
A) diploma scuola media superiore punti 4
B) diploma di studi universitari o titolo equivalente punti 5
C) laurea generica punti 5
D) laurea specialistica (materie specifiche del settore) punti 8
E) master/specializzazioni post-laurea specialistica,
conseguiti in materie specifiche del settore punti 9
Non si sommano i punteggi dei singoli titoli di studio ma si considera esclusivamente il titolo più elevato.
I titoli ed i relativi punteggi di cui alle lettere D ed E sono da considerare solo per i passaggi nell'ambito dell'area C.
14. Per ogni giorno di sospensione dal servizio - a seguito di sanzioni disciplinari inflitte negli ultimi 2 anni antecedenti la data di presentazione della domanda - devono essere detratti punti 0,50.