CIRCOLARE N° 18
30 marzo 2001

MUTAMENTO MANSIONI PER INIDONEITA'

SI TRASCRIVE, DI SEGUITO, L'ACCORDO RIGUARDANTE IL MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITA' PSICO-FISICA

Le parti
Visto l'art. 22 ter del contratto integrativo del CNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 22.10.1997, riguardante il mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica;
Considerato che il medesimo art. 22 ter prevede che l'eventuale ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie del profilo rivestito è regolata da appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le Organizzazioni Sindacali;
Visto l'accordo sottoscritto il 7 aprile 1998 con il quale sono stati stabiliti i predetti criteri;
Considerato che l'art. 3 del succitato accordo prevede che il dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo alle mansioni del profilo rivestito venga inquadrato nel nuovo profilo purchè sussista la vacanza di posto nell'organico complessivo corrispondente;
Considerato che a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione Civile dell'Interno è stata attuata una consistente riduzione delle dotazioni organiche di taluni profili operai;
Ritenuto di dover procedere ad un nuovo accordo che preveda la possibilità di inquadrare il personale operaio inidoneo nel nuovo profilo, prescindendo dalla sussistenza della vacanza di posto nell'organico complessivo corrispondente;
concordano quanto segue:

Art. 1

1. L'Amministrazione nel richiedere agli organi sanitari competenti di sottoporre a visita medica il dipendente per essere dichiarato permanentemente inidoneo alle mansioni proprie del profilo rivestito, trasmette l'elenco dei profili professionali di pari livello, affinché i predetti organi si pronuncino sulla eventuale idoneità ad altre mansioni.
2. L'Amministrazione non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale prima di aver esperito ogni utile tentativo di recuperarlo al servizio attivo nella proprie strutture organizzative.
3. Nella domanda di reinquadramento in altro profilo, presentata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 ter del contratto integrativo citato in premessa, il dipendente ha facoltà di indicare proprie attitudini professionali, titoli posseduti ed esperienze professionali acquisite, con l'eventuale individuazione del profilo professionale nel quale vorrebbe transitare.

Art. 2

1. Pervenuta la domanda di cui all'articolo 1, comma 3, l'Amministrazione accerta preliminarmente la compatibilità del reinquadramento con le strutture organizzative. Sulla base degli elementi acquisiti, individua il nuovo profilo professionale, disponendo, ove necessario, ulteriori accertamenti sanitari volti a stabilire l'idoneità psico-fisica del dipendente alle nuove mansioni e dandone comunicazione all'interessato.

Art. 3

1. In relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale di rideterminazione della dotazione organica del personale contrattualizzato dell'Amministrazione Civile dell'Interno, che prevede un sovraorganico per il personale di Area A, nonché per alcuni profili operai, l'inquadramento nel nuovo profilo professionale prescinde dalla sussistenza della vacanza di posto nell'organico complessivo corrispondente.
2. L'assegnazione è effettuata in relazione alle carenze riscontrate nella sede di appartenenza ed, eventualmente, anche in posizione di esubero rispetto alla dotazione organica provinciale provvisoria prevista.
3. Qualora sia stata accertata la inidoneità del dipendente ad un profilo della medesima posizione economica può essere proposto all'interessato l'inquadramento in un profilo di qualifica inferiore acquisendo esplicitamente il suo consenso.

Art. 4

1. Accertata l'idoneità psico-fisica, il dipendente è ammesso a frequentare un corso di riqualificazione a carattere tecnico-pratico, da svolgersi secondo modalità che saranno indicate dalla Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale e preferibilmente in sede decentrata.
2. Al termine del corso di riqualificazione il dipendente è inquadrato nel nuovo profilo professionale ed assegnato alla sede di servizio.

Art. 5
1. Le disposizioni del presente accordo si applica a tutti i procedimenti in corso.


PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO

Dopo le puntualizzazioni apportate al Contratto collettivo integrativo del Ministero dell'Interno, si è giunti alla fase operativa per l'applicazione dei contenuti del contratto stesso.
Il primo appuntamento è rappresentato dalla pubblicazione dei bandi di concorso relativi sia al passaggio da una classe a quella superiore all'interno dell'area di appartenenza, e sia al passaggio da un'area professionale a quella superiore.
Non appena saranno pubblicati, nella prossima settimana, i predetti bandi, sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione.