CIRCOLARE N° 18
30 marzo 2001
MUTAMENTO MANSIONI PER INIDONEITA'
SI TRASCRIVE, DI SEGUITO, L'ACCORDO RIGUARDANTE
IL MUTAMENTO DI MANSIONI PER INIDONEITA' PSICO-FISICA
Le parti
Visto l'art. 22 ter del contratto integrativo del CNL del comparto
Ministeri, sottoscritto il 22.10.1997, riguardante il mutamento
di mansioni per inidoneità psico-fisica;
Considerato che il medesimo art. 22 ter prevede che l'eventuale
ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo
alle mansioni proprie del profilo rivestito è regolata da
appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali;
Visto l'accordo sottoscritto il 7 aprile 1998 con il quale sono
stati stabiliti i predetti criteri;
Considerato che l'art. 3 del succitato accordo prevede che il dipendente
riconosciuto permanentemente inidoneo alle mansioni del profilo
rivestito venga inquadrato nel nuovo profilo purchè sussista
la vacanza di posto nell'organico complessivo corrispondente;
Considerato che a seguito della rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione Civile
dell'Interno è stata attuata una consistente riduzione delle
dotazioni organiche di taluni profili operai;
Ritenuto di dover procedere ad un nuovo accordo che preveda la possibilità
di inquadrare il personale operaio inidoneo nel nuovo profilo, prescindendo
dalla sussistenza della vacanza di posto nell'organico complessivo
corrispondente;
concordano quanto segue:
Art. 1
1. L'Amministrazione nel richiedere agli organi
sanitari competenti di sottoporre a visita medica il dipendente
per essere dichiarato permanentemente inidoneo alle mansioni proprie
del profilo rivestito, trasmette l'elenco dei profili professionali
di pari livello, affinché i predetti organi si pronuncino
sulla eventuale idoneità ad altre mansioni.
2. L'Amministrazione non potrà procedere alla risoluzione
del rapporto di lavoro del dipendente riconosciuto non idoneo in
via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo
professionale prima di aver esperito ogni utile tentativo di recuperarlo
al servizio attivo nella proprie strutture organizzative.
3. Nella domanda di reinquadramento in altro profilo, presentata
ai sensi del comma 3 dell'art. 22 ter del contratto integrativo
citato in premessa, il dipendente ha facoltà di indicare
proprie attitudini professionali, titoli posseduti ed esperienze
professionali acquisite, con l'eventuale individuazione del profilo
professionale nel quale vorrebbe transitare.
Art. 2
1. Pervenuta la domanda di cui all'articolo
1, comma 3, l'Amministrazione accerta preliminarmente la compatibilità
del reinquadramento con le strutture organizzative. Sulla base degli
elementi acquisiti, individua il nuovo profilo professionale, disponendo,
ove necessario, ulteriori accertamenti sanitari volti a stabilire
l'idoneità psico-fisica del dipendente alle nuove mansioni
e dandone comunicazione all'interessato.
Art. 3
1. In relazione a quanto previsto dal decreto
ministeriale di rideterminazione della dotazione organica del personale
contrattualizzato dell'Amministrazione Civile dell'Interno, che
prevede un sovraorganico per il personale di Area A, nonché
per alcuni profili operai, l'inquadramento nel nuovo profilo professionale
prescinde dalla sussistenza della vacanza di posto nell'organico
complessivo corrispondente.
2. L'assegnazione è effettuata in relazione alle carenze
riscontrate nella sede di appartenenza ed, eventualmente, anche
in posizione di esubero rispetto alla dotazione organica provinciale
provvisoria prevista.
3. Qualora sia stata accertata la inidoneità del dipendente
ad un profilo della medesima posizione economica può essere
proposto all'interessato l'inquadramento in un profilo di qualifica
inferiore acquisendo esplicitamente il suo consenso.
Art. 4
1. Accertata l'idoneità psico-fisica,
il dipendente è ammesso a frequentare un corso di riqualificazione
a carattere tecnico-pratico, da svolgersi secondo modalità
che saranno indicate dalla Direzione Generale per l'Amministrazione
Generale e per gli Affari del Personale e preferibilmente in sede
decentrata.
2. Al termine del corso di riqualificazione il dipendente è
inquadrato nel nuovo profilo professionale ed assegnato alla sede
di servizio.
Art. 5
1. Le disposizioni del presente accordo si applica a tutti i procedimenti
in corso.
PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO
Dopo le puntualizzazioni apportate al Contratto
collettivo integrativo del Ministero dell'Interno, si è giunti
alla fase operativa per l'applicazione dei contenuti del contratto
stesso.
Il primo appuntamento è rappresentato dalla pubblicazione
dei bandi di concorso relativi sia al passaggio da una classe a
quella superiore all'interno dell'area di appartenenza, e sia al
passaggio da un'area professionale a quella superiore.
Non appena saranno pubblicati, nella prossima settimana, i predetti
bandi, sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione.
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