CIRCOLARE N° 14
13 marzo 2001

TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI INVALIDI CIVILI: PASSAGGIO DEL PERSONALE

Si trasmette copia della circolare del Ministero dell'Interno riguardante il passaggio alle Regioni ed agli Enti Locali delle competenze in materia di invalidi civili ed il conseguente passaggio di personale, passaggio che avrà esclusivamente natura volontaria e, quindi, si applicherà solo su specifica richiesta. Si invia inoltre l'elenco delle sedi e la conseguente distribuzione del personale, nonché lo schema di domanda di mobilità volontaria.
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Servizio Affari Generali del Personale, Reclutamento ed Interventi Assistenziali
DIVISIONE V

Circolare n.18
Prot. n. M/11508 Roma, 8 marzo 2001

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

OGGETTO:D.P.C.M. 14.12.2000 n.446 (pubblicato sulla G.U. n.43 del 21.2.2000, serie generale) di individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'art. 130, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali" ha, come è noto, trasferito alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
Con D.P.C.M. 26 maggio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12.10.2000, serie generale - concernente l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili - è stato determinato in 557 unità il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno da trasferire, rinviando ad un successivo D.P.C.M. la definizione delle modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti di personale e delle relative risorse finanziarie.
I contingenti di personale da trasferire con le relative risorse finanziarie sono stati individuati con il D.P.C.M. in data 13 novembre 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n.20 alla G.U. n.27 del 2 febbraio 2001, serie generale, di cui si allega la tabella A (All. 1).
Sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 21.2.2001 è stato, altresì, pubblicato il D.P.C.M. del 14 dicembre 2000, n.446, che ha regolamentato i criteri relativi alla mobilità del personale da trasferire alle Regioni e agli Enti locali. Sul supplemento ordinario n.31 alla G.U. n.43 del 21.2.2001 - serie generale, sono stati, inoltre, pubblicati i 15 DD.P.C.M. del 22.12.2000 che hanno individuato, tra l'altro, le sedi di destinazione del personale in argomento.
Si soggiunge che, allo stato attuale, secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non sono interessate alle procedure di mobilità le Regioni a statuto speciale, per le quali si fa riserva di fornire ulteriori notizie non appena saranno pubblicati i relativi DD.P.C.M.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che alcune Regioni (Abruzzo, Basilicata, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto) hanno mantenuto la competenza trasferita; la Regione Lombardia ha in parte mantenuto la competenza ed in parte l'ha demandata al Comune di Milano; le restanti Regioni hanno demandato la competenza trasferita agli Enti locali.
Al fine di una puntuale osservanza delle disposizioni concernenti le procedure di mobilità del personale da trasferire, contenute nel citato regolamento del 14 dicembre 2000, si ritiene opportuno fornire indicazioni e chiarimenti sulle modalità da seguire.

DESTINATARI
Destinatario delle procedure di mobilità è tutto il personale in servizio nei tre settori di codeste Prefetture con esclusione, pertanto, dei dipendenti che prestano servizio presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché di quelli in servizio presso gli Uffici periferici del Dipartimento di P.S.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza, condivisa peraltro anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, per quanto concerne il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, la mobilità ha natura volontaria e, pertanto, si applicherà esclusivamente su specifica richiesta. Ciò in considerazione di quanto disposto dall'art. 7 del citato D.P.C.M. che esclude la mobilità d'ufficio per quelle Amministrazioni, come nel caso di questa Amministrazione, che abbiano assunto, in forza di provvedimenti legislativi, nuove competenze che prevedono anche un incremento della dotazione organica.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.C.M. 14 dicembre 2000, il personale interessato dovrà presentare domanda di trasferimento, entro 10 giorni dalla data di comunicazione della presente - che dovrà essere notificata non oltre il 19 marzo p.v. - indicando una o più sedi nell'ambito della propria o altra Regione, in ordine di preferenza tra quelle individuate dalla Conferenza unificata - di cui ai 15 citati DD.P.C.M. del 22.12.2000 e riportate nell'elenco unito allo schema di domanda allegato (All. 2).
Il termine di presentazione delle istanze è pertanto fissato improrogabilmente al 28 marzo p.v.
Nel precisare che la richiesta di trasferimento deve essere redatta esclusivamente sull'apposita scheda, si raccomanda di affidare alla responsabilità di un funzionario della Prefettura, che dovrà sottoscrivere ogni singola scheda, l'incarico di:
- verificare l'avvenuta notifica della presente a tutto il personale interessato;
- accertare che le schede siano debitamente compilate, a macchina o stampatello, e sottoscritte.
Si soggiunge che il termine ex qualifica, inserito nello schema di domanda, deve corrispondere all'area funzionale d'inquadramento. Pertanto gli interessati dovranno dichiarare tutti gli anni di servizio svolti, in una o più qualifiche funzionali, comprese nell'area di appartenenza alla data del 31/12/1999.
Le domande presentate dovranno essere consegnate immediatamente, a mezzo corriere speciale, presso la stanza n. 38 di questa Direzione Generale, piano terra del Viminale e comunque non oltre i due giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse. Ciò al fine di consentire a quest' Ufficio di predisporre le relative graduatorie - sulla base dei criteri e dei punteggi contenuti nella tabella A che fa parte integrante del citato D.P.C.M. del 14.12.2000. (All. 3) - entro il termine dei successivi 10 giorni, di cui all'art.3, comma 3 dello stesso D.P.C.M. e di trasmetterle al Dipartimento della Funzione Pubblica per i successivi adempimenti di competenza.

TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
Al personale trasferito va riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.
Per quanto concerne l'equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le Regioni e gli Enti locali si rimanda a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto D.P.C.M.
Si fa presente che il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione (ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.C.M.).
Si richiama l'attenzione sulla assoluta necessità che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato, anche se temporaneamente assente.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti previsti nella presente, si resta in attesa di cortese immediata assicurazione dell'avvenuta ricezione, via fax al n. 06-4825671 e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Sorge

ELENCO SEDI E DISTRIBUZIONE DELLE UNITA' DI PERSONALE DI CUI
AI 15 DD.P.C.M. del 22.12.2000

ABRUZZO: 17 unità destinate al capoluogo di regione, l'Aquila, in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato 1).
BASILICATA: 8 unità destinate al capoluogo di regione, Potenza, in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato 1).
CALABRIA: 28 unità destinate ai seguenti Comuni, così suddivise:
Catanzaro: 5; Cosenza: 8; Crotone: 4; Reggio Calabria: 7; Vibo Valentia: 4
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle individuate per la regione Calabria dalla tabella A (allegato 1).
CAMPANIA: 57 unità destinate ai seguenti Comuni, così suddivise:
Avellino: 5; Benevento: 5 ;Caserta: 5; Napoli: 35; Salerno: 7
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle individuate per la regione Campania dalla tabella A (allegato 1).
EMILIA ROMAGNA: 37 unità destinate ai seguenti Comuni, così suddivise:
Bologna: 8; Ferrara: 3; Forlì: 3; Modena: 6; Parma: 4; Piacenza: 3; Ravenna: 3; Reggio Emilia: 4; Rimini: 3
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle individuate per la regione Emilia Romagna dalla tabella A (allegato 1).
LAZIO: 47 unità destinate ai seguenti Comuni, così suddivise per aree:
Frosinone: 6 (di cui 2 area C; 3 area B; 1 area A); Latina: 7 (di cui 2 area C; 4 area B; 1 area A); Rieti: 4 (di cui 1 area C; 2 area B; 1 area A); Roma: 26 (di cui 5 area C; 20 area B; 1 area A); Viterbo: 4 (di cui 1 area C; 2 area B; 1 area A)
LIGURIA: 17 unità destinate ai seguenti Comuni, così suddivise:
Genova: 11; Imperia: 2; La Spezia: 2; Savona: 2
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle individuate per la regione Liguria dalla tabella A (allegato 1).
LOMBARDIA: 69 unità, di cui 59 destinate al capoluogo di regione, Milano, in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato 1) e 10 destinate al Comune di Milano, indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle individuate per la regione Lombardia dalla citata tabella A.
MARCHE: 16 unità destinate alle seguenti province, così suddivise:
Ancona: 4; Ascoli Piceno: 4; Pesaro-Urbino: 4; Macerata: 4
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle individuate per la regione Marche dalla tabella A (allegato 1).
MOLISE: 3 unità destinate al capoluogo di regione, Campobasso, in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato 1).
PIEMONTE: 31 unità destinate al capoluogo di regione, Torino, in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato 1).
PUGLIA: 43 unità destinate al capoluogo di regione, Bari, in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato 1).
TOSCANA: 36 unità destinate ai seguenti Comuni, così suddivise:
Arezzo: 4; Empoli: 2; Firenze: 7; Grosseto: 2; Livorno: 3; Lucca: 2; Massa:2; Pisa: 4; Pistoia: 3; Prato: 2; Siena: 3; Viareggio: 2
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle individuate per la regione Toscana dalla tabella A (allegato 1).
UMBRIA: 10 unità destinate ai seguenti Comuni, così suddivise:
Assisi: 1 (V q.f.); Castiglione del Lago: 1 (III q.f.); Città di Castello: 1 (V q.f.)
Foligno: 1 (V q.f.); Narni: 1 (V q.f.); Orvieto: 1 (V q. f.)
Perugia: 1 (VII q.f.); Spoleto: 1 (V q.f.); Terni: 1 (VII q.f.)
Todi: 1 (V q.f.)
La regione Umbria nel D.P.C.M. ha fatto riferimento alle ex qualifiche funzionali.
VENETO: 35 unità destinate al capoluogo di regione, Venezia, in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato 1).

SCHEMA DI DOMANDA DI MOBILITA' VOLONTARIA ALLE
REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI AI SENSI
DELL'ART.2 COMMA 2 DEL D.P.C.M. 14/12/2000 N. 446

SEZIONE PRIMA: DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne coniugate il nome da nubile) :

NOME :

DATA DI NASCITA:

COMUNE (o Stato Estero) di nascita:

Giorno :

Mese:

Anno di nascita :

COMUNE (o Stato Estero) di nascita:

SESSO

STATO CIVILE (coniugato/a)

SEZIONE SECONDA: DATI PROFESSIONALI

UFFICIO DI APPARTENENZA :

SEDE DI SERVIZIO :

AREA FUNZIONALE :

EX qualifica :

ANZIANITA' (*):

SEZIONE TERZA: CONDIZIONI DI FAMIGLIA

Persone a carico ai fini fiscali :
( il coniuge non a carico è considerato a carico ai fini fiscali)

Unica/o percettrice/ore di reddito all'interno del nucleo familiare SI NO

Beneficiaria/o delle disposizioni di cui alla Legge 104/92 SI NO

SEZIONE QUARTA:
Indicare la sede o le sedi prescelte, senza limite di numero, nell'ambito della propria od altra Regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza Unificata - di cui ai 15 DD.P.C.M. in data 22.12.2000 - e riportate nell'unito elenco:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

FIRMA DEL DIPENDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) L'anzianità di servizio da dichiarare deve essere riferita esclusivamente agli anni di servizio svolti, in una o più qualifiche funzionali, comprese nell'area funzionale di appartenenza alla data del 31/12/1999. Non sono da considerare i periodi di aspettativa durante i quali non si è maturata anzianità di servizio.