CIRCOLARE N° 14
13 marzo 2001
TRASFERIMENTO DELLE
COMPETENZE IN MATERIA DI INVALIDI CIVILI: PASSAGGIO DEL PERSONALE
Si trasmette copia della circolare del Ministero
dell'Interno riguardante il passaggio alle Regioni ed agli Enti
Locali delle competenze in materia di invalidi civili ed il conseguente
passaggio di personale, passaggio che avrà esclusivamente
natura volontaria e, quindi, si applicherà solo su specifica
richiesta. Si invia inoltre l'elenco delle sedi e la conseguente
distribuzione del personale, nonché lo schema di domanda
di mobilità volontaria.
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Servizio Affari Generali del Personale, Reclutamento ed Interventi
Assistenziali
DIVISIONE V
Circolare n.18
Prot. n. M/11508 Roma, 8 marzo 2001
- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
OGGETTO:D.P.C.M. 14.12.2000 n.446 (pubblicato sulla
G.U. n.43 del 21.2.2000, serie generale) di individuazione delle
modalità e delle procedure per il trasferimento del personale,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112.
L'art. 130, comma 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali"
ha, come è noto, trasferito alle Regioni le funzioni di concessione
dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
Con D.P.C.M. 26 maggio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12.10.2000,
serie generale - concernente l'individuazione delle risorse umane,
finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni
in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici
a favore degli invalidi civili - è stato determinato in 557
unità il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno
da trasferire, rinviando ad un successivo D.P.C.M. la definizione
delle modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione
dei singoli contingenti di personale e delle relative risorse finanziarie.
I contingenti di personale da trasferire con le relative risorse
finanziarie sono stati individuati con il D.P.C.M. in data 13 novembre
2000, pubblicato sul supplemento ordinario n.20 alla G.U. n.27 del
2 febbraio 2001, serie generale, di cui si allega la tabella A (All.
1).
Sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 21.2.2001 è stato, altresì,
pubblicato il D.P.C.M. del 14 dicembre 2000, n.446, che ha regolamentato
i criteri relativi alla mobilità del personale da trasferire
alle Regioni e agli Enti locali. Sul supplemento ordinario n.31
alla G.U. n.43 del 21.2.2001 - serie generale, sono stati, inoltre,
pubblicati i 15 DD.P.C.M. del 22.12.2000 che hanno individuato,
tra l'altro, le sedi di destinazione del personale in argomento.
Si soggiunge che, allo stato attuale, secondo quanto precisato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, non sono interessate alle
procedure di mobilità le Regioni a statuto speciale, per
le quali si fa riserva di fornire ulteriori notizie non appena saranno
pubblicati i relativi DD.P.C.M.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che alcune Regioni (Abruzzo,
Basilicata, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto) hanno mantenuto la
competenza trasferita; la Regione Lombardia ha in parte mantenuto
la competenza ed in parte l'ha demandata al Comune di Milano; le
restanti Regioni hanno demandato la competenza trasferita agli Enti
locali.
Al fine di una puntuale osservanza delle disposizioni concernenti
le procedure di mobilità del personale da trasferire, contenute
nel citato regolamento del 14 dicembre 2000, si ritiene opportuno
fornire indicazioni e chiarimenti sulle modalità da seguire.
DESTINATARI
Destinatario delle procedure di mobilità è tutto il
personale in servizio nei tre settori di codeste Prefetture con
esclusione, pertanto, dei dipendenti che prestano servizio presso
l'Ufficio di Gabinetto, nonché di quelli in servizio presso
gli Uffici periferici del Dipartimento di P.S.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza, condivisa
peraltro anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, per
quanto concerne il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno,
la mobilità ha natura volontaria e, pertanto, si applicherà
esclusivamente su specifica richiesta. Ciò in considerazione
di quanto disposto dall'art. 7 del citato D.P.C.M. che esclude la
mobilità d'ufficio per quelle Amministrazioni, come nel caso
di questa Amministrazione, che abbiano assunto, in forza di provvedimenti
legislativi, nuove competenze che prevedono anche un incremento
della dotazione organica.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.C.M. 14 dicembre
2000, il personale interessato dovrà presentare domanda di
trasferimento, entro 10 giorni dalla data di comunicazione della
presente - che dovrà essere notificata non oltre il 19 marzo
p.v. - indicando una o più sedi nell'ambito della propria
o altra Regione, in ordine di preferenza tra quelle individuate
dalla Conferenza unificata - di cui ai 15 citati DD.P.C.M. del 22.12.2000
e riportate nell'elenco unito allo schema di domanda allegato (All.
2).
Il termine di presentazione delle istanze è pertanto fissato
improrogabilmente al 28 marzo p.v.
Nel precisare che la richiesta di trasferimento deve essere redatta
esclusivamente sull'apposita scheda, si raccomanda di affidare alla
responsabilità di un funzionario della Prefettura, che dovrà
sottoscrivere ogni singola scheda, l'incarico di:
- verificare l'avvenuta notifica della presente a tutto il personale
interessato;
- accertare che le schede siano debitamente compilate, a macchina
o stampatello, e sottoscritte.
Si soggiunge che il termine ex qualifica, inserito nello schema
di domanda, deve corrispondere all'area funzionale d'inquadramento.
Pertanto gli interessati dovranno dichiarare tutti gli anni di servizio
svolti, in una o più qualifiche funzionali, comprese nell'area
di appartenenza alla data del 31/12/1999.
Le domande presentate dovranno essere consegnate immediatamente,
a mezzo corriere speciale, presso la stanza n. 38 di questa Direzione
Generale, piano terra del Viminale e comunque non oltre i due giorni
successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse.
Ciò al fine di consentire a quest' Ufficio di predisporre
le relative graduatorie - sulla base dei criteri e dei punteggi
contenuti nella tabella A che fa parte integrante del citato D.P.C.M.
del 14.12.2000. (All. 3) - entro il termine dei successivi 10 giorni,
di cui all'art.3, comma 3 dello stesso D.P.C.M. e di trasmetterle
al Dipartimento della Funzione Pubblica per i successivi adempimenti
di competenza.
TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
Al personale trasferito va riconosciuta a tutti gli effetti la continuità
del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata
presso l'amministrazione di provenienza. Il personale trasferito
può permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio
del personale del comparto di provenienza.
Per quanto concerne l'equiparazione tra le professionalità
possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale
inquadramento presso le Regioni e gli Enti locali si rimanda a quanto
previsto dall'art. 5 del suddetto D.P.C.M.
Si fa presente che il personale trasferito conserva il trattamento
economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità
integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità
e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche
retributive del comparto in cui è ricompreso il personale
dell'ente di destinazione (ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.C.M.).
Si richiama l'attenzione sulla assoluta necessità che la
presente circolare sia portata a conoscenza di tutto il personale
interessato, anche se temporaneamente assente.
Nel raccomandare la puntuale osservanza di tutti gli adempimenti
previsti nella presente, si resta in attesa di cortese immediata
assicurazione dell'avvenuta ricezione, via fax al n. 06-4825671
e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Sorge
ELENCO SEDI E DISTRIBUZIONE DELLE UNITA' DI
PERSONALE DI CUI
AI 15 DD.P.C.M. del 22.12.2000
ABRUZZO: 17 unità destinate al capoluogo
di regione, l'Aquila, in base alla distribuzione per aree prevista
dalla tabella A (allegato 1).
BASILICATA: 8 unità destinate al capoluogo di regione, Potenza,
in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato
1).
CALABRIA: 28 unità destinate ai seguenti Comuni, così
suddivise:
Catanzaro: 5; Cosenza: 8; Crotone: 4; Reggio Calabria: 7; Vibo Valentia:
4
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle
individuate per la regione Calabria dalla tabella A (allegato 1).
CAMPANIA: 57 unità destinate ai seguenti Comuni, così
suddivise:
Avellino: 5; Benevento: 5 ;Caserta: 5; Napoli: 35; Salerno: 7
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle
individuate per la regione Campania dalla tabella A (allegato 1).
EMILIA ROMAGNA: 37 unità destinate ai seguenti Comuni, così
suddivise:
Bologna: 8; Ferrara: 3; Forlì: 3; Modena: 6; Parma: 4; Piacenza:
3; Ravenna: 3; Reggio Emilia: 4; Rimini: 3
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle
individuate per la regione Emilia Romagna dalla tabella A (allegato
1).
LAZIO: 47 unità destinate ai seguenti Comuni, così
suddivise per aree:
Frosinone: 6 (di cui 2 area C; 3 area B; 1 area A); Latina: 7 (di
cui 2 area C; 4 area B; 1 area A); Rieti: 4 (di cui 1 area C; 2
area B; 1 area A); Roma: 26 (di cui 5 area C; 20 area B; 1 area
A); Viterbo: 4 (di cui 1 area C; 2 area B; 1 area A)
LIGURIA: 17 unità destinate ai seguenti Comuni, così
suddivise:
Genova: 11; Imperia: 2; La Spezia: 2; Savona: 2
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle
individuate per la regione Liguria dalla tabella A (allegato 1).
LOMBARDIA: 69 unità, di cui 59 destinate al capoluogo di
regione, Milano, in base alla distribuzione per aree prevista dalla
tabella A (allegato 1) e 10 destinate al Comune di Milano, indipendentemente
dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle individuate per
la regione Lombardia dalla citata tabella A.
MARCHE: 16 unità destinate alle seguenti province, così
suddivise:
Ancona: 4; Ascoli Piceno: 4; Pesaro-Urbino: 4; Macerata: 4
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle
individuate per la regione Marche dalla tabella A (allegato 1).
MOLISE: 3 unità destinate al capoluogo di regione, Campobasso,
in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato
1).
PIEMONTE: 31 unità destinate al capoluogo di regione, Torino,
in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato
1).
PUGLIA: 43 unità destinate al capoluogo di regione, Bari,
in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato
1).
TOSCANA: 36 unità destinate ai seguenti Comuni, così
suddivise:
Arezzo: 4; Empoli: 2; Firenze: 7; Grosseto: 2; Livorno: 3; Lucca:
2; Massa:2; Pisa: 4; Pistoia: 3; Prato: 2; Siena: 3; Viareggio:
2
Indipendentemente dall'area di appartenenza e nell'ambito di quelle
individuate per la regione Toscana dalla tabella A (allegato 1).
UMBRIA: 10 unità destinate ai seguenti Comuni, così
suddivise:
Assisi: 1 (V q.f.); Castiglione del Lago: 1 (III q.f.); Città
di Castello: 1 (V q.f.)
Foligno: 1 (V q.f.); Narni: 1 (V q.f.); Orvieto: 1 (V q. f.)
Perugia: 1 (VII q.f.); Spoleto: 1 (V q.f.); Terni: 1 (VII q.f.)
Todi: 1 (V q.f.)
La regione Umbria nel D.P.C.M. ha fatto riferimento alle ex qualifiche
funzionali.
VENETO: 35 unità destinate al capoluogo di regione, Venezia,
in base alla distribuzione per aree prevista dalla tabella A (allegato
1).
SCHEMA DI DOMANDA DI MOBILITA' VOLONTARIA ALLE
REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI AI SENSI
DELL'ART.2 COMMA 2 DEL D.P.C.M. 14/12/2000 N. 446
SEZIONE PRIMA: DATI ANAGRAFICI
COGNOME (per le donne coniugate il nome da
nubile) :
NOME :
DATA DI NASCITA:
COMUNE (o Stato Estero) di nascita:
Giorno :
Mese:
Anno di nascita :
COMUNE (o Stato Estero) di nascita:
SESSO
STATO CIVILE (coniugato/a)
SEZIONE SECONDA: DATI PROFESSIONALI
UFFICIO DI APPARTENENZA :
SEDE DI SERVIZIO :
AREA FUNZIONALE :
EX qualifica :
ANZIANITA' (*):
SEZIONE TERZA: CONDIZIONI DI FAMIGLIA
Persone a carico ai fini fiscali :
( il coniuge non a carico è considerato a carico ai fini
fiscali)
Unica/o percettrice/ore di reddito all'interno
del nucleo familiare SI NO
Beneficiaria/o delle disposizioni di cui alla
Legge 104/92 SI NO
SEZIONE QUARTA:
Indicare la sede o le sedi prescelte, senza limite di numero, nell'ambito
della propria od altra Regione, in ordine di preferenza, tra quelle
individuate dalla Conferenza Unificata - di cui ai 15 DD.P.C.M.
in data 22.12.2000 - e riportate nell'unito elenco:
..
..
..
..
FIRMA DEL DIPENDENTE . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
(*) L'anzianità di servizio da dichiarare
deve essere riferita esclusivamente agli anni di servizio svolti,
in una o più qualifiche funzionali, comprese nell'area funzionale
di appartenenza alla data del 31/12/1999. Non sono da considerare
i periodi di aspettativa durante i quali non si è maturata
anzianità di servizio.
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