CIRCOLARE N° 13
12 marzo 2001
"CODE CONTRATTUALI"
Il 31 gennaio 2001 è stata siglata,
da UIL-CGIL-CISL, l'ipotesi di accordo sulle cosiddette "code
contrattuali. In attesa del perfezionamento dell'accordo, si trasmette
una sintesi dello stesso riservandoci di inviare il testo integrale
quando l'accordo entrerà in vigore:
Art. 2 - diritto di assemblea
· Il limite annuo, individuale, aumenta
da 10 a 12 ore
· È possibile partecipare ad assemblee all'esterno
dei proprio posto di lavoro
· L'assemblea è convocata dalle organizzazione sindacali
e/o dalla RSU a maggioranza
Art. 3 - mutamento di profilo per idoneità
psico-fisica
· E' possibile collocare il dipendente
in profilo o posizione economica diversa e inferiore per evitare
il licenziamento
· E' garantito il trattamento economico precedente
Art. 4 - assegnazione temporanea presso altra
amministrazione
· Non è più possibile
restare in comando oltre 24 mesi (12+12)
· La deroga al suddetto limite temporale è consentita
in caso:
· - che norme di legge e di regolamento prevedano appositi
contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata,
presso altra amministrazione
· - per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro
e dei Sottosegretari
· - per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione
delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento
· Per i comandi in corso le amministrazioni assumono tutte
le iniziative per stabilizzare il rapporto
Art. 6 - assenza per malattia
· I giorni di ricovero ospedaliero o
di day-hospital e i giorni di assenza dovuti a terapie, per chi
è affetto da gravi patologie, non sono computati sia ai fini
della riduzione della retribuzione, sia ai fini del calcolo del
periodo di conservazione del posto
· Nel caso di insorgenza di malattia durante la giornata
lavorativa, le ore prestate saranno usufruite come riposo compensativo
· L'indennità di amministrazione non viene decurtata
in caso di malattia pari o superiore a 15 giorni. Ai fini del conteggio
dei giorni sono computati i sabato, indipendentemente dalla tipologia
di articolazione dell'orario, e i giorni festivi
Art. 7 - aspettative
· L'aspettativa per motivi personali
o per motivi di famiglia può essere concessa per un periodo
massimo di dodici mesi in tre anni
· L'aspettativa è concessa in aggiunta, per i seguenti
casi:
o - per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa
amministrazione o ente del medesimo comparto, ovvero ente o amministrazione
di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
a seguito di vincita di pubblico concorso, per la durata del periodo
di prova
o - per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
presso la stessa o altra amministrazione del comparto, ovvero in
altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi
della comunità europea con rapporto di lavoro a tempo determinato
o per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della
vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia, di cui
all'art. 4 della L. 53/500. Tale aspettativa può essere fruita
anche frazionatamene.
Artt. 8 e 9 - Altre aspettative e congedi
· La normativa vigente viene sostanzialmente
confermata in materia di cariche pubbliche elettive, cooperazione
con paesi in via di sviluppo, motivi sindacali e di studio
· Analoga conferma hanno trovato gli istituti per matrimonio,
motivi familiari e personali e lutti
Art. 10 - Congedi dei genitori
· La durata dell'astensione obbligatoria
è di cinque mesi anche in caso di parto prematuro; inoltre
in caso di degenza dei bambino, la madre può interrompere
il predetto periodo, rientrare al lavoro dietro certificato medico
che ne attesti l'idoneità, e successivamente completare i
cinque mesi
· Per ciascuno dei primi tre anni di vita del bambino sono
riconosciuti, in caso di malattia dei figli, trenta giorni di assenza
retribuita
· In casi di parto plurimo le ore di allattamento sono raddoppiate
Art. 14 - Congedi per la formazione
· Il personale ha diritto, nell'arco
della vita lavorativa, a 11 mesi di congedo, non retribuito, per
partecipare a corsi di formazione, ai sensi della L. 53/2000
Art. 15 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
· Il dipendente il cui rapporto di lavoro
si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per
motivi di salute può richiedere, antro 5 anni dalla data
delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Copertura assicurativa e patrocinio
legale
· Viene introdotta la copertura assicurativa, per il mezzo
proprio, oltre i limiti di quella obbligatoria
· Introduzione della copertura per responsabilità
civile e del patrocinio legale, per i dipendenti dell'area C che
operino in condizione di autonomia con responsabilità verso
l'esterno
Art. 17 - Clausole speciali
· Per le posizioni B2, B3, C1 e C2 il
periodo di prova si riduce da sei mesi a quattro
Art. 22 - Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale
· I dipendenti che hanno trasformato
il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto
di tornare a tempo pieno dopo due anni dall'avvenuta trasformazione,
anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico
· I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un biennio dalla data di assunzione purché
vi sia la disponibilità del posto in organico
Art. 24 - Disciplina sperimentale del telelavoro
· Il telelavoro si attiva solo in presenza
di uno specifico Progetto, che deve contenere anche il finanziamento
· La partecipazione è volontaria
· Sono garantiti i diritti sindacali
· È garantita al sicurezza della postazione
· Nell'articolazione del progetto deve essere previsto, obbligatoriamente,
un rientro settimanale
· Il lavoratore deve garantire e concordare, nell'arco della
giornata, due ore di presenza
· È prevista la copertura assicurativa anche per i
familiari e la copertura INAIL
· C'è un rimborso forfettario, per le spese sostenute
dal lavoratore per consumi energetici e telefonici
Art. 25 - Retribuzione e sue definizioni
· Le posizioni super, alla pari delle
altre posizioni economiche, sono base di calcolo per lo straordinario
Art. 30 - Trattamento di trasferta
· E' introdotto il rimborso delle spese
per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi
· Oltre che per gli autisti, il tempo di viaggio è
considerato tempo di lavoro anche per i dipendenti incaricati della
sorveglianza e custodia dei beni che vengono trasportati
· A livello di amministrazione, previa consultazione delle
organizzazione sindacali, verranno definite altre attività
lavorative per le quali considerare tempo di lavoro il tempo di
viaggio , nell'ambito di trasferte non superiori alle 12 ore
· Il rimborso forfettario che chi non può usufruire,
per mancanza di strutture, del pasto o del pernottamento, viene
portato da 20.000 a 50.000 lire.
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto
· Inserimento, oltre alle voci del trattamento
fondamentale - già individuate con l'accordo quadro sul pubblico
impiego - delle seguenti altre voci:
o indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL
sottoscritto il 16.2.1999
o indennità di posizione di cui all'art. 18 del CCNL sottoscritto
il 16.2.1999
o assegni ad personam - ove spettanti - sia non riassorbibili che
riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto
della cessazione dal servizio.
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