CIRCOLARE N° 13
12 marzo 2001

"CODE CONTRATTUALI"

Il 31 gennaio 2001 è stata siglata, da UIL-CGIL-CISL, l'ipotesi di accordo sulle cosiddette "code contrattuali. In attesa del perfezionamento dell'accordo, si trasmette una sintesi dello stesso riservandoci di inviare il testo integrale quando l'accordo entrerà in vigore:

Art. 2 - diritto di assemblea

· Il limite annuo, individuale, aumenta da 10 a 12 ore
· È possibile partecipare ad assemblee all'esterno dei proprio posto di lavoro
· L'assemblea è convocata dalle organizzazione sindacali e/o dalla RSU a maggioranza

Art. 3 - mutamento di profilo per idoneità psico-fisica

· E' possibile collocare il dipendente in profilo o posizione economica diversa e inferiore per evitare il licenziamento
· E' garantito il trattamento economico precedente

Art. 4 - assegnazione temporanea presso altra amministrazione

· Non è più possibile restare in comando oltre 24 mesi (12+12)
· La deroga al suddetto limite temporale è consentita in caso:
· - che norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione
· - per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari
· - per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento
· Per i comandi in corso le amministrazioni assumono tutte le iniziative per stabilizzare il rapporto

Art. 6 - assenza per malattia

· I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti a terapie, per chi è affetto da gravi patologie, non sono computati sia ai fini della riduzione della retribuzione, sia ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto
· Nel caso di insorgenza di malattia durante la giornata lavorativa, le ore prestate saranno usufruite come riposo compensativo
· L'indennità di amministrazione non viene decurtata in caso di malattia pari o superiore a 15 giorni. Ai fini del conteggio dei giorni sono computati i sabato, indipendentemente dalla tipologia di articolazione dell'orario, e i giorni festivi

Art. 7 - aspettative

· L'aspettativa per motivi personali o per motivi di famiglia può essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi in tre anni
· L'aspettativa è concessa in aggiunta, per i seguenti casi:
o - per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto, ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso, per la durata del periodo di prova
o - per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro a tempo determinato
o per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia, di cui all'art. 4 della L. 53/500. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene.

Artt. 8 e 9 - Altre aspettative e congedi

· La normativa vigente viene sostanzialmente confermata in materia di cariche pubbliche elettive, cooperazione con paesi in via di sviluppo, motivi sindacali e di studio
· Analoga conferma hanno trovato gli istituti per matrimonio, motivi familiari e personali e lutti

Art. 10 - Congedi dei genitori

· La durata dell'astensione obbligatoria è di cinque mesi anche in caso di parto prematuro; inoltre in caso di degenza dei bambino, la madre può interrompere il predetto periodo, rientrare al lavoro dietro certificato medico che ne attesti l'idoneità, e successivamente completare i cinque mesi
· Per ciascuno dei primi tre anni di vita del bambino sono riconosciuti, in caso di malattia dei figli, trenta giorni di assenza retribuita
· In casi di parto plurimo le ore di allattamento sono raddoppiate

Art. 14 - Congedi per la formazione

· Il personale ha diritto, nell'arco della vita lavorativa, a 11 mesi di congedo, non retribuito, per partecipare a corsi di formazione, ai sensi della L. 53/2000

Art. 15 - Ricostituzione del rapporto di lavoro

· Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, antro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro

Art. 16 - Copertura assicurativa e patrocinio legale
· Viene introdotta la copertura assicurativa, per il mezzo proprio, oltre i limiti di quella obbligatoria
· Introduzione della copertura per responsabilità civile e del patrocinio legale, per i dipendenti dell'area C che operino in condizione di autonomia con responsabilità verso l'esterno

Art. 17 - Clausole speciali

· Per le posizioni B2, B3, C1 e C2 il periodo di prova si riduce da sei mesi a quattro


Art. 22 - Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale

· I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno dopo due anni dall'avvenuta trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico
· I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un biennio dalla data di assunzione purché vi sia la disponibilità del posto in organico

Art. 24 - Disciplina sperimentale del telelavoro

· Il telelavoro si attiva solo in presenza di uno specifico Progetto, che deve contenere anche il finanziamento
· La partecipazione è volontaria
· Sono garantiti i diritti sindacali
· È garantita al sicurezza della postazione
· Nell'articolazione del progetto deve essere previsto, obbligatoriamente, un rientro settimanale
· Il lavoratore deve garantire e concordare, nell'arco della giornata, due ore di presenza
· È prevista la copertura assicurativa anche per i familiari e la copertura INAIL
· C'è un rimborso forfettario, per le spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici

Art. 25 - Retribuzione e sue definizioni

· Le posizioni super, alla pari delle altre posizioni economiche, sono base di calcolo per lo straordinario

Art. 30 - Trattamento di trasferta

· E' introdotto il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi
· Oltre che per gli autisti, il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro anche per i dipendenti incaricati della sorveglianza e custodia dei beni che vengono trasportati
· A livello di amministrazione, previa consultazione delle organizzazione sindacali, verranno definite altre attività lavorative per le quali considerare tempo di lavoro il tempo di viaggio , nell'ambito di trasferte non superiori alle 12 ore
· Il rimborso forfettario che chi non può usufruire, per mancanza di strutture, del pasto o del pernottamento, viene portato da 20.000 a 50.000 lire.

Art. 32 - Trattamento di fine rapporto

· Inserimento, oltre alle voci del trattamento fondamentale - già individuate con l'accordo quadro sul pubblico impiego - delle seguenti altre voci:
o indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL sottoscritto il 16.2.1999
o indennità di posizione di cui all'art. 18 del CCNL sottoscritto il 16.2.1999
o assegni ad personam - ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.