CIRCOLARE N° 6
24 gennaio 2001

IPOTESI DI ACCORDO PER IL 2° BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

Si trascrive, integralmente, l'ipotesi di accordo sottoscritta da UIL - CGIL - CISL ed UNSA il 19 gennaio 2001 e relativa al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto Ministeri:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO DEI MINISTERI
BIENNIO 2000-2001


ART. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero gli incrementi economici relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle specifiche norme di raccordo ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Nel testo il CCNL per il personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 viene indicato come "CCNL"

ART. 2 Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 29 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

ART. 3 Effetti dei nuovi stipendi
1.Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 29 del CCNL.

ART. 4 Indennità di amministrazione
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi di cui all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste nella Tabella C.

ART. 5 Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1.1.2001, prima della loro ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del Tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono permanentemente ridotte di un' ulteriore quota pari al 5% della spesa relativa all'anno 1999, finalizzata alla copertura di parte degli oneri del presente CCNL.

ART. 6 Integrazione del Fondo unico di amministrazione
1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l'art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:
- risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L' importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
- risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne usufruito;
- i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;
- importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1/1/2001;
2. A decorrere dall'anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2000.


ART. 7 Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo unico di amministrazione
1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 6 possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per le finalità previste dall'art. 32, comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli altri istituti individuati dal medesimo articolo.
2. La contrattazione collettiva integrativa individua nell'ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici e delle posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.


ART. 8 Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 36 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.

ART. 9 Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL.