CIRCOLARE N° 6
24 gennaio 2001
IPOTESI DI ACCORDO PER IL 2° BIENNIO
ECONOMICO 2000-2001
Si trascrive, integralmente, l'ipotesi di accordo
sottoscritta da UIL - CGIL - CISL ed UNSA il 19 gennaio 2001 e relativa
al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto
Ministeri:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO DEI MINISTERI
BIENNIO 2000-2001
ART. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e
si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
2. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato
presso le rappresentanze diplomatiche all'estero gli incrementi
economici relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti
secondo quanto previsto dalle specifiche norme di raccordo ai sensi
dell'art. 1, comma 2 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3. Nel testo il CCNL per il personale del comparto Ministeri sottoscritto
in data 16.2.1999 viene indicato come "CCNL"
ART. 2 Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 29 del CCNL sono incrementati
delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle
scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione
del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata
tabella B.
ART. 3 Effetti dei nuovi stipendi
1.Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 2 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale
cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
2000- 2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti
delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento
di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti
indicati all' art. 29 del CCNL.
ART. 4 Indennità di amministrazione
1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni
complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi
di cui all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste
nella Tabella C.
ART. 5 Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 1.1.2001, prima della loro ripartizione e assegnazione
alle singole amministrazioni da parte del Ministero del Tesoro,
le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario
sono permanentemente ridotte di un' ulteriore quota pari al 5% della
spesa relativa all'anno 1999, finalizzata alla copertura di parte
degli oneri del presente CCNL.
ART. 6 Integrazione del Fondo unico di amministrazione
1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione
viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l'art.
31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:
- risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale
di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota
di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque
cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun
dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue
della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei
di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a
quindici giorni. L' importo accantonato confluisce, in via permanente,
nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
- risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate
per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno
di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché
gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli
artt. 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli
stipendi dell' Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio
di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta,
del personale che ne usufruito;
- i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione
dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;
- importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità
a decorrere dall'1/1/2001;
2. A decorrere dall'anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione
un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione,
ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2000.
ART. 7 Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo unico di
amministrazione
1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 6 possono essere utilizzate
dalla contrattazione integrativa per le finalità previste
dall'art. 32, comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli altri istituti
individuati dal medesimo articolo.
2. La contrattazione collettiva integrativa individua nell'ambito
del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento
delle progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna
area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché degli
sviluppi economici e delle posizioni organizzative di cui agli artt.
17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse
per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme
corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla
data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio
di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.
ART. 8 Previdenza complementare
1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 36 del CCNL, le
parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico
del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare
sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione
presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo
del Fondo stesso.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, citato
nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo
di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi
quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed
al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso
destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione
al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
ART. 9 Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore
le norme del CCNL.
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