CIRCOLARE N°5
22 gennaio 2001
COMITATO PER LE PARITA' E PARI OPPORTUNITA'
Vi trasmettiamo l'unito appunto, con gli allegati
regolamenti, redatto dalla rappresentante UIL nel Comitato Pari
Opportunità, Adami Giovanna:
Nella riunione del 16 gennaio u.s. il Comitato
per le Parità e Pari Opportunità, ha approvato l'istituzione
dei CC.PP.OO regionali, come previsto dall'art. 7 del CCN Integrativo
1998/2001 ed il relativo regolamento che ne disciplina l'istituzione.
Il predetto regolamento prevede che i CPO Regionali vengano istituiti
presso ogni Prefettura Capoluogo di Regione e saranno costituiti
da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. nazionali di
comparto firmatarie del CC.N.L. 1998/2001 e da un pari numero di
rappresentanti dell'Amministrazione. Tra le funzioni del CPO regionale
vi è quella di raccordarsi con i CC.PP.OO. comunali, provinciali
e regionali delle altre Amministrazioni pubbliche, sulle problematiche
inerenti le pari opportunità; di relazionare con il C.P.O.
nazionale per le iniziative da questo proposte, attraverso verifiche,
studi e indagini, nonchè di formulare proposte al CPO nazionale
legate alle esigenze del territorio in merito alle politiche di
pari opportunità. Vi sarà la possibilità di
istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro per approfondimento
di temi ed argomenti predeterminati attraverso indagini conoscitive,
ricerche ed analisi. I documenti elaborati dai gruppi di lavoro,
potranno essere presentati al C.P.O. nazionale al fine di promuovere
interventi ed azioni positive.
Nella stessa riunione è stato approvato un progetto per l'anno
2001, relativo all'attività di informazione e formazione
a cura del C.P.O. nazionale che ha per oggetto: "cultura delle
pari opportunità, molestie sessuali nei luoghi di lavoro
e Mobbing", che prevede entro settembre, o comunque entro la
fine di questo anno, l'organizzazione di un convegno rivolto ai
componenti dei comitati regionali appena costituiti allargata alla
partecipazione dei componenti effettivi e supplenti del C.P.O. nazionale.
Nella stessa riunione, inoltre, è stata presentata la bozza
del codice di condotta contro le molestie sessuali, elaborata dal
gruppo di lavoro che si è riunito il giorno precedente, che
verrà discusso ed eventualmente modificato ed approvato nella
prossima riunione che si terrà entro la fine di febbraio
p.v.-
Vi invio in allegato il regolamento del C.P.O. nazionale e regionale
ed il progetto del CPO per l'anno 2001.
IL COMITATO PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
VISTO il regolamento approvato dal Comitato
per la Parità e le Pari Opportunità dell'Amministrazione
Civile dell'Interno in data 14 dicembre 1994, modificato in data
18 maggio 1998;
VISTO l'art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 266/87 modificato dal D.P.R.
17 settembre 1987, n. 494;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 marzo 1997;
VISTO l'art. 7 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri 1998/2001;
VISTO l'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001 del
Ministero dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000;
RITENUTA l'opportunità di emanare un nuovo regolamento
APPROVA
il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1 (Funzioni e poteri)
Il Comitato per le Pari Opportunità di cui all'art. 41, c.
2°, D.P.R. n. 266/87 modificato dal D.P.R. 17 settembre 1987
n. 494, contemplato dall'art. 7 del C.C.N.L. e dall'art. 6 del Contratto
Integrativo del Ministero dell'Interno, è a tutti gli effetti
organismo dell'Amministrazione.
Si propone di favorire il conseguimento dell'uguaglianza sostanziale
fra lavoratrici e lavoratori, promuovendo tutte le misure idonee
a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione,
nel lavoro, di pari opportunità.
1 Per il perseguimento di tali finalità il C.P.O. adotta
ogni iniziativa utile, in particolare:
a) relaziona, almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive
in cui operano le lavoratrici con il conseguente impegno a pubblicare
e diffondere tali dati;
b) verifica lo stato di applicazione di tutta la normativa: contrattuale,
ordinaria e comunitaria e, su istanza di parte, la corrispondenza
fra posizione giuridica e mansioni effettivamente svolte, nonché
i percorsi di carriera, denunciando tutte le situazioni che compromettono
l'effettiva realizzazione della P.O.;
c) elabora e propone piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici
(L. 125/91);
d) promuove incontri tra i dipendenti ed i suoi membri.
e) accede a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento;
f) formula proposte, da discutere in sede di negoziazione decentrata
nazionale e territoriale, in merito alle misure idonee a favorire
effettive P.O. nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale
che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno
alla famiglia, con particolare riferimento a:
I) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
II) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelle
dei servizi sociali;
III) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali,
a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà
tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più
qualificate;
2 Un componente del C.P.O., su delega del Presidente, partecipa
alle riunione di contrattazione integrativa il cui calendario verrà
comunicato tempestivamente dall'Amministrazione.
3 Il Presidente del C.P.O. o suo delegato partecipa alla Conferenza
dei rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. abilitate,
secondo l'art, 7 del C.C.N.I., ricevendo in tempo utile tutte le
informazioni in merito.
4 Le deliberazioni del C.P.O. sono trasmesse al Ministro pro tempore,
ed a quanti altri uffici occorra, per il seguito di competenza.
5 Al fine di garantire l'efficace svolgimento del programma, le
deliberazioni del C.P.O. costituiscono atto propositivo per l'Amministrazione
che è tenuta, ove si richieda una risposta da parte degli
organi competenti, a comunicare, entro il termine eventualmente
indicato, decisioni diverse dalla proposta avanzata dal C.P.O.,
con le relative motivazioni.
Art. 2 (Costituzione e durata del Comitato)
1 Il Comitato è costituito da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatario del
C.C.N.L. 1998/2001 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza
dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto
un membro supplente. I supplenti dei rappresentanti dell'Amministrazione
succedono ai componenti effettivi in base all'anzianità maturata
nel Comitato, ad eccezione del caso in cui uno dei supplenti previsti
appartenga alla stessa Direzione Generale del componente effettivo
assente.
2 Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e comunque, fino
alla costituzione del nuovo.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico
per un solo mandato.
Ogni anno verranno verificate le nomine dei componenti del C.P.O.
per proporre eventuali sostituzioni ai fini del buon funzionamento
del Comitato stesso.
Art. 3 (Presidente e Vice Presidente)
1 Il Presidente è nominato con Decreto ministeriale.
2 Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente, sentito il Comitato.
3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza,
temporaneo impedimento, delega dello stesso.
4 Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del
Vice Presidente la presidenza viene tenuta dal componente più
anziano.
Art. 4 (Segretario e Vice Segretario)
1 Il Segretario e il Vice Segretario vengono nominati con Decreto
ministeriale.
2 In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le relative
funzioni vengono affidate al Vice Segretario.
Art. 5 (Modalità di funzionamento)
1 La Presidenza provvede per iscritto alla convocazione del C.P.O.
Nella convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno.
2 Il C.P.O. si riunisce di norma mensilmente, salvo situazioni particolari
ed in qualsiasi momento su richiesta del Presidente o di almeno
un terzo dei componenti, previo preavviso non inferiore a 10 giorni
.
3 Alla fissazione dell'Ordine del Giorno provvede la Presidenza
anche su proposta di un solo componente del C.P.O.
4 Nel corso della seduta ogni componente può chiedere che
vengano testualmente riportate a verbale le proprie dichiarazioni.
5 L'approvazione del verbale è effettuata alla fine della
riunione.
6 Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7 Ciascun componente riceve copia del verbale.
Al fine del funzionamento del C.P.O. l'Amministrazione mette a disposizione
apposito Ufficio attrezzato dei mezzi informatici, tecnici e telefonici,
idoneo spazio murale per i verbali e comunicati, utilizzo della
posta elettronica.
Art. 6 (Validità della seduta)
1 Il C.P.O. è di natura paritetica, le sedute sono legittimamente
costituite in presenza di almeno la metà dei componenti;
il numero legale deve essere verificato di volta in volta prima
di ogni votazione.
2 Il C.P.O. può chiedere la sostituzione del componente che
sia risultato assente alle riunioni, senza motivazione, per tre
volte consecutive.
3 Tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi del C.P.O.
i componenti sono impegnati nella ricerca delle più vaste
convergenze possibili; tuttavia, ove sia necessario procedere a
votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta
dei presenti.
In caso di parità di volti prevale quello del Presidente.
Art. 7 (Comitati Regionali)
1 A norma dell'art. 6 comma 3 del Contratto Integrativo del Ministero
dell'Interno il Comitato istituisce in ogni Prefettura capoluogo
di regione Comitati per le Pari Opportunità. I compiti e
le modalità di funzionamento degli stessi sono definiti dal
Comitato con apposito regolamento che fa parte integrante del presente.
Art. 8 (Gruppi di lavoro)
1 Il C.P.O. può istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro,
per l'approfondimento di temi ed argomenti predeterminati attraverso
indagini conoscitive, ricerche ed analisi.
2 I documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono presentati e discussi
in sede di riunione del C.P.O. e possono essere assunti dallo stesso
al fine di promuovere interventi ed azioni positive.
Art. 9 (Modificazioni)
1 Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta
di almeno la metà dei componenti, con deliberazione da adottare
a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Comitato
stesso.
Art. 10 (Spese di funzionamento)
A norma del D.L. 29.10.1998 n. 387 e dell'art. 6 del C.C.N.I. 1998/2001
sottoscritto il 28 giugno 2000, le spese di funzionamento del C.P.O.
gravano sul bilancio del ministero dell'Interno.
Roma, 16 gennaio 2001
IL COMITATO PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE DELL'INTERNO
Visto l'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo
1998/2001 del Ministero dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno
2000;
Visto l'art.7 del Regolamento del Comitato per la Parità
e le Pari Opportunità dell'Amministrazione Civile dell'Interno,
approvato in pari data;
Ritenuta l'opportunità di costituire Comitati a livello regionale;
A P P R O V A
L'istituzione dei Comitati per le Pari Opportunità
presso ogni Prefettura Capoluogo di Regione ed adotta il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1 Funzioni e poteri
Il C.P.O. nazionale costituisce in sede decentrata Comitati a livello
regionale, con sede presso la Prefettura capoluogo di regione a
cui sono affidati i seguenti compiti:
a) Il C.P.O. regionale si raccorda con i CC.PP.OO. comunali, provinciali
e regionali delle altre Amministrazioni pubbliche, sulle problematiche
inerenti le pari opportunità;
b) In particolare si relaziona con il C.P.O. nazionale per le iniziative
da questo proposte, attraverso verifiche, studi e indagini;
c) Formula proposte al C.P.O. nazionale legate alle esigenze del
territorio in merito alle politiche di pari opportunità;
d) Relaziona entro il 31 Ottobre di ogni anno al C.P.O. nazionale
sull'attività svolta a livello regionale; copia della relazione
dovrà essere inviata ai Prefetti delle province della regione;
e) Trasmette atti ed informazioni legati all'attività svolta
al C.P.O. nazionale, nonché copia dei verbali delle riunioni;
f) Pubblicizza sotto ogni forma l'attività svolta negli Uffici
periferici ove opera personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno;
g) Riceve ed esamina l'informazione preventiva e successiva sulle
materie di cui all'art. 6 lettera a) comma 2 e 3 del CC.N.L.
Rimane nei compiti del C.P.O. nazionale l'esame di tematiche di
carattere generale, le funzioni di indirizzo e coordinamento ed
ogni altra iniziativa i cui effetti esorbitino dal piano strettamente
regionale.
Art. 2 Costituzione e durata
Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna
delle OO.SS. nazionali di comparto firmatarie del CC.N.L. 1998/2001
e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Per
ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Al fine di assicurare una adeguata rappresentanza di tutto il territorio
regionale, il Prefetto del capoluogo di regione individuerà,
previa consultazione dei Prefetti delle altre province, i rappresentanti
dell'Amministrazione che dovranno essere individuati tra il personale
dell'Amministrazione Civile dell'Interno. Nella individuazione dei
predetti rappresentanti dovrà assicurarsi la presenza, tra
effettivi e supplenti, di tutte le province. Le designazioni così
effettuate , dovranno pervenire al Prefetto capoluogo di regione,
che ne curerà l'inoltro al C.P.O. nazionale, unitamente alla
proposta del Presidente del Comitato stesso. L'emanazione del provvedimento
di costituzione del C.P.O. regionale e la nomina dei componenti
è competenza del C.P.O. nazionale;
La durata in carica del C.P.O. regionale coincide con la durata
in carica del C.P.O. nazionale.
Art. 3 Vice Presidente e Ufficio di Segreteria
Nella prima seduta viene nominato il Vice Presidente dal Presidente
del C.P.O. regionale, preferibilmente di parte sindacale;
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza,
temporaneo impedimento, delega dello stesso;
Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del
Vice Presidente la presidenza viene tenuta dal componente più
anziano;
La Prefettura del capoluogo di regione mette a disposizione il personale
ed il supporto logistico necessari per il funzionamento del C.P.O.
regionale, individuando l'Ufficio di Segreteria.
Art. 4 Modalità di funzionamento
Le riunioni si svolgono di norma presso la sede del C.P.O. regionale.
Il Presidente provvede alla convocazione del C.P.O tramite il Prefetto
del capoluogo di regione. Nella convocazione deve essere indicato
l'Ordine del Giorno.
Il C.P.O. regionale si riunisce almeno tre volte l'anno salvo situazioni
particolari su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei
componenti, previo preavviso ai componenti di almeno 10 giorni.
Alla fissazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente anche
su proposta di un solo componente del C.P.O. regionale.
Nel corso della seduta ogni componente può chiedere che vengano
testualmente riportate a verbale le proprie dichiarazioni.
L'approvazione del verbale è effettuata alla fine della seduta.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Ogni componente riceve copia del verbale.
Ai fini del funzionamento del Comitato, l'Amministrazione consentirà
l'utilizzo dei mezzi informatici, tecnici e telefonici necessari
alla propria attività mettendo a disposizione un idoneo spazio
murale attrezzato per verbali e comunicati specifici del Comitato;
ove possibile consentirà l'utilizzazione della Posta Elettronica.
Art. 5 Validità della seduta
Il C.P.O. è di natura paritetica; le sedute sono legittimamente
costituite in presenza di almeno la metà dei componenti;
il numero legale deve essere verificato di volta in volta prima
di ogni votazione.
Il C.P.O. può chiedere la sostituzione del componente che
sia risultato assente alla riunioni senza motivazione per tre volte
consecutive.
In caso di votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Art. 6 Gruppi di lavoro
Il C.P.O. regionale può istituire nel proprio ambito gruppi
di lavoro per approfondimento di temi ed argomenti predeterminati
attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi.
I documenti elaborati dai gruppi di lavoro, presentati e discussi
in sede di riunione del C.P.O. regionale possono essere presentati
al C.P.O. nazionale al fine di promuovere interventi ed azioni positive.
Art. 7 Spese di funzionamento
A norma del D.L. 29.10.1998 n. 387 e dell'art. 6 del C.C.N.I. del
1998/2001 sottoscritto il 28 giugno 2000, le spese di funzionamento
dei Comitati regionali gravano sul bilancio del Ministero dell'Interno.
Roma, 16 gennaio 2001
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