CIRCOLARE N°5
22 gennaio 2001

COMITATO PER LE PARITA' E PARI OPPORTUNITA'

Vi trasmettiamo l'unito appunto, con gli allegati regolamenti, redatto dalla rappresentante UIL nel Comitato Pari Opportunità, Adami Giovanna:

Nella riunione del 16 gennaio u.s. il Comitato per le Parità e Pari Opportunità, ha approvato l'istituzione dei CC.PP.OO regionali, come previsto dall'art. 7 del CCN Integrativo 1998/2001 ed il relativo regolamento che ne disciplina l'istituzione.
Il predetto regolamento prevede che i CPO Regionali vengano istituiti presso ogni Prefettura Capoluogo di Regione e saranno costituiti da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. nazionali di comparto firmatarie del CC.N.L. 1998/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Tra le funzioni del CPO regionale vi è quella di raccordarsi con i CC.PP.OO. comunali, provinciali e regionali delle altre Amministrazioni pubbliche, sulle problematiche inerenti le pari opportunità; di relazionare con il C.P.O. nazionale per le iniziative da questo proposte, attraverso verifiche, studi e indagini, nonchè di formulare proposte al CPO nazionale legate alle esigenze del territorio in merito alle politiche di pari opportunità. Vi sarà la possibilità di istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro per approfondimento di temi ed argomenti predeterminati attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi. I documenti elaborati dai gruppi di lavoro, potranno essere presentati al C.P.O. nazionale al fine di promuovere interventi ed azioni positive.
Nella stessa riunione è stato approvato un progetto per l'anno 2001, relativo all'attività di informazione e formazione a cura del C.P.O. nazionale che ha per oggetto: "cultura delle pari opportunità, molestie sessuali nei luoghi di lavoro e Mobbing", che prevede entro settembre, o comunque entro la fine di questo anno, l'organizzazione di un convegno rivolto ai componenti dei comitati regionali appena costituiti allargata alla partecipazione dei componenti effettivi e supplenti del C.P.O. nazionale. Nella stessa riunione, inoltre, è stata presentata la bozza del codice di condotta contro le molestie sessuali, elaborata dal gruppo di lavoro che si è riunito il giorno precedente, che verrà discusso ed eventualmente modificato ed approvato nella prossima riunione che si terrà entro la fine di febbraio p.v.-
Vi invio in allegato il regolamento del C.P.O. nazionale e regionale ed il progetto del CPO per l'anno 2001.

IL COMITATO PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

VISTO il regolamento approvato dal Comitato per la Parità e le Pari Opportunità dell'Amministrazione Civile dell'Interno in data 14 dicembre 1994, modificato in data 18 maggio 1998;
VISTO l'art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 266/87 modificato dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1997;
VISTO l'art. 7 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri 1998/2001;
VISTO l'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001 del Ministero dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000;
RITENUTA l'opportunità di emanare un nuovo regolamento

APPROVA
il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 (Funzioni e poteri)
Il Comitato per le Pari Opportunità di cui all'art. 41, c. 2°, D.P.R. n. 266/87 modificato dal D.P.R. 17 settembre 1987 n. 494, contemplato dall'art. 7 del C.C.N.L. e dall'art. 6 del Contratto Integrativo del Ministero dell'Interno, è a tutti gli effetti organismo dell'Amministrazione.
Si propone di favorire il conseguimento dell'uguaglianza sostanziale fra lavoratrici e lavoratori, promuovendo tutte le misure idonee a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione, nel lavoro, di pari opportunità.
1 Per il perseguimento di tali finalità il C.P.O. adotta ogni iniziativa utile, in particolare:
a) relaziona, almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive in cui operano le lavoratrici con il conseguente impegno a pubblicare e diffondere tali dati;
b) verifica lo stato di applicazione di tutta la normativa: contrattuale, ordinaria e comunitaria e, su istanza di parte, la corrispondenza fra posizione giuridica e mansioni effettivamente svolte, nonché i percorsi di carriera, denunciando tutte le situazioni che compromettono l'effettiva realizzazione della P.O.;
c) elabora e propone piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici (L. 125/91);
d) promuove incontri tra i dipendenti ed i suoi membri.
e) accede a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento;
f) formula proposte, da discutere in sede di negoziazione decentrata nazionale e territoriale, in merito alle misure idonee a favorire effettive P.O. nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
I) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
II) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelle dei servizi sociali;
III) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;
2 Un componente del C.P.O., su delega del Presidente, partecipa alle riunione di contrattazione integrativa il cui calendario verrà comunicato tempestivamente dall'Amministrazione.
3 Il Presidente del C.P.O. o suo delegato partecipa alla Conferenza dei rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS. abilitate, secondo l'art, 7 del C.C.N.I., ricevendo in tempo utile tutte le informazioni in merito.
4 Le deliberazioni del C.P.O. sono trasmesse al Ministro pro tempore, ed a quanti altri uffici occorra, per il seguito di competenza.
5 Al fine di garantire l'efficace svolgimento del programma, le deliberazioni del C.P.O. costituiscono atto propositivo per l'Amministrazione che è tenuta, ove si richieda una risposta da parte degli organi competenti, a comunicare, entro il termine eventualmente indicato, decisioni diverse dalla proposta avanzata dal C.P.O., con le relative motivazioni.

Art. 2 (Costituzione e durata del Comitato)
1 Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatario del C.C.N.L. 1998/2001 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente. I supplenti dei rappresentanti dell'Amministrazione succedono ai componenti effettivi in base all'anzianità maturata nel Comitato, ad eccezione del caso in cui uno dei supplenti previsti appartenga alla stessa Direzione Generale del componente effettivo assente.
2 Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e comunque, fino alla costituzione del nuovo.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Ogni anno verranno verificate le nomine dei componenti del C.P.O. per proporre eventuali sostituzioni ai fini del buon funzionamento del Comitato stesso.

Art. 3 (Presidente e Vice Presidente)
1 Il Presidente è nominato con Decreto ministeriale.
2 Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente, sentito il Comitato.
3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, temporaneo impedimento, delega dello stesso.
4 Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente la presidenza viene tenuta dal componente più anziano.

Art. 4 (Segretario e Vice Segretario)
1 Il Segretario e il Vice Segretario vengono nominati con Decreto ministeriale.
2 In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono affidate al Vice Segretario.

Art. 5 (Modalità di funzionamento)
1 La Presidenza provvede per iscritto alla convocazione del C.P.O. Nella convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno.
2 Il C.P.O. si riunisce di norma mensilmente, salvo situazioni particolari ed in qualsiasi momento su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, previo preavviso non inferiore a 10 giorni .
3 Alla fissazione dell'Ordine del Giorno provvede la Presidenza anche su proposta di un solo componente del C.P.O.
4 Nel corso della seduta ogni componente può chiedere che vengano testualmente riportate a verbale le proprie dichiarazioni.
5 L'approvazione del verbale è effettuata alla fine della riunione.
6 Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7 Ciascun componente riceve copia del verbale.
Al fine del funzionamento del C.P.O. l'Amministrazione mette a disposizione apposito Ufficio attrezzato dei mezzi informatici, tecnici e telefonici, idoneo spazio murale per i verbali e comunicati, utilizzo della posta elettronica.

Art. 6 (Validità della seduta)
1 Il C.P.O. è di natura paritetica, le sedute sono legittimamente costituite in presenza di almeno la metà dei componenti; il numero legale deve essere verificato di volta in volta prima di ogni votazione.
2 Il C.P.O. può chiedere la sostituzione del componente che sia risultato assente alle riunioni, senza motivazione, per tre volte consecutive.
3 Tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi del C.P.O. i componenti sono impegnati nella ricerca delle più vaste convergenze possibili; tuttavia, ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di volti prevale quello del Presidente.

Art. 7 (Comitati Regionali)
1 A norma dell'art. 6 comma 3 del Contratto Integrativo del Ministero dell'Interno il Comitato istituisce in ogni Prefettura capoluogo di regione Comitati per le Pari Opportunità. I compiti e le modalità di funzionamento degli stessi sono definiti dal Comitato con apposito regolamento che fa parte integrante del presente.

Art. 8 (Gruppi di lavoro)
1 Il C.P.O. può istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro, per l'approfondimento di temi ed argomenti predeterminati attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi.
2 I documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono presentati e discussi in sede di riunione del C.P.O. e possono essere assunti dallo stesso al fine di promuovere interventi ed azioni positive.

Art. 9 (Modificazioni)
1 Il presente Regolamento può essere modificato, su richiesta di almeno la metà dei componenti, con deliberazione da adottare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Comitato stesso.

Art. 10 (Spese di funzionamento)
A norma del D.L. 29.10.1998 n. 387 e dell'art. 6 del C.C.N.I. 1998/2001 sottoscritto il 28 giugno 2000, le spese di funzionamento del C.P.O. gravano sul bilancio del ministero dell'Interno.

Roma, 16 gennaio 2001


IL COMITATO PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA' DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001 del Ministero dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000;
Visto l'art.7 del Regolamento del Comitato per la Parità e le Pari Opportunità dell'Amministrazione Civile dell'Interno, approvato in pari data;
Ritenuta l'opportunità di costituire Comitati a livello regionale;

A P P R O V A

L'istituzione dei Comitati per le Pari Opportunità presso ogni Prefettura Capoluogo di Regione ed adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 Funzioni e poteri
Il C.P.O. nazionale costituisce in sede decentrata Comitati a livello regionale, con sede presso la Prefettura capoluogo di regione a cui sono affidati i seguenti compiti:
a) Il C.P.O. regionale si raccorda con i CC.PP.OO. comunali, provinciali e regionali delle altre Amministrazioni pubbliche, sulle problematiche inerenti le pari opportunità;
b) In particolare si relaziona con il C.P.O. nazionale per le iniziative da questo proposte, attraverso verifiche, studi e indagini;
c) Formula proposte al C.P.O. nazionale legate alle esigenze del territorio in merito alle politiche di pari opportunità;
d) Relaziona entro il 31 Ottobre di ogni anno al C.P.O. nazionale sull'attività svolta a livello regionale; copia della relazione dovrà essere inviata ai Prefetti delle province della regione;
e) Trasmette atti ed informazioni legati all'attività svolta al C.P.O. nazionale, nonché copia dei verbali delle riunioni;
f) Pubblicizza sotto ogni forma l'attività svolta negli Uffici periferici ove opera personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno;
g) Riceve ed esamina l'informazione preventiva e successiva sulle materie di cui all'art. 6 lettera a) comma 2 e 3 del CC.N.L.
Rimane nei compiti del C.P.O. nazionale l'esame di tematiche di carattere generale, le funzioni di indirizzo e coordinamento ed ogni altra iniziativa i cui effetti esorbitino dal piano strettamente regionale.

Art. 2 Costituzione e durata
Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. nazionali di comparto firmatarie del CC.N.L. 1998/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Al fine di assicurare una adeguata rappresentanza di tutto il territorio regionale, il Prefetto del capoluogo di regione individuerà, previa consultazione dei Prefetti delle altre province, i rappresentanti dell'Amministrazione che dovranno essere individuati tra il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno. Nella individuazione dei predetti rappresentanti dovrà assicurarsi la presenza, tra effettivi e supplenti, di tutte le province. Le designazioni così effettuate , dovranno pervenire al Prefetto capoluogo di regione, che ne curerà l'inoltro al C.P.O. nazionale, unitamente alla proposta del Presidente del Comitato stesso. L'emanazione del provvedimento di costituzione del C.P.O. regionale e la nomina dei componenti è competenza del C.P.O. nazionale;
La durata in carica del C.P.O. regionale coincide con la durata in carica del C.P.O. nazionale.

Art. 3 Vice Presidente e Ufficio di Segreteria
Nella prima seduta viene nominato il Vice Presidente dal Presidente del C.P.O. regionale, preferibilmente di parte sindacale;
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, temporaneo impedimento, delega dello stesso;
Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente la presidenza viene tenuta dal componente più anziano;
La Prefettura del capoluogo di regione mette a disposizione il personale ed il supporto logistico necessari per il funzionamento del C.P.O. regionale, individuando l'Ufficio di Segreteria.

Art. 4 Modalità di funzionamento
Le riunioni si svolgono di norma presso la sede del C.P.O. regionale.
Il Presidente provvede alla convocazione del C.P.O tramite il Prefetto del capoluogo di regione. Nella convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno.
Il C.P.O. regionale si riunisce almeno tre volte l'anno salvo situazioni particolari su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, previo preavviso ai componenti di almeno 10 giorni.
Alla fissazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente anche su proposta di un solo componente del C.P.O. regionale.
Nel corso della seduta ogni componente può chiedere che vengano testualmente riportate a verbale le proprie dichiarazioni.
L'approvazione del verbale è effettuata alla fine della seduta.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Ogni componente riceve copia del verbale.
Ai fini del funzionamento del Comitato, l'Amministrazione consentirà l'utilizzo dei mezzi informatici, tecnici e telefonici necessari alla propria attività mettendo a disposizione un idoneo spazio murale attrezzato per verbali e comunicati specifici del Comitato; ove possibile consentirà l'utilizzazione della Posta Elettronica.

Art. 5 Validità della seduta
Il C.P.O. è di natura paritetica; le sedute sono legittimamente costituite in presenza di almeno la metà dei componenti; il numero legale deve essere verificato di volta in volta prima di ogni votazione.
Il C.P.O. può chiedere la sostituzione del componente che sia risultato assente alla riunioni senza motivazione per tre volte consecutive.
In caso di votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 Gruppi di lavoro
Il C.P.O. regionale può istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro per approfondimento di temi ed argomenti predeterminati attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi.
I documenti elaborati dai gruppi di lavoro, presentati e discussi in sede di riunione del C.P.O. regionale possono essere presentati al C.P.O. nazionale al fine di promuovere interventi ed azioni positive.

Art. 7 Spese di funzionamento
A norma del D.L. 29.10.1998 n. 387 e dell'art. 6 del C.C.N.I. del 1998/2001 sottoscritto il 28 giugno 2000, le spese di funzionamento dei Comitati regionali gravano sul bilancio del Ministero dell'Interno.

Roma, 16 gennaio 2001